← Indietro

Il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma certa

Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi ricorda al paragrafo 9.2.7 che in ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione.

L’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l’importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).