← Indietro

Il ritardo nell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non porta necessariamente al dissesto

L’art. 243 bis comma 5 del Tuel - in materia di riequilibrio finanziario pluriennale - dispone che il consiglio dell'ente locale, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA DI CUI AL COMMA 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 260/2024 aveva accertato l'intempestiva presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del comune di e ordinato la trasmissione della deliberazione al Prefetto ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011, con assegnazione al Consiglio dell'Ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario.

Il problema era nato da un disguido interno al Comune circa il conteggio dei giorni a far data dalla pubblicazione della delibera di consiglio comunale che aveva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis Tuel (tra l’altro il Comune non ha l’obbligo di pubblicare le delibere di Giunta e Consiglio il giorno seguente la loro approvazione).

E’ possibile che un disguido formale sul conteggio dei giorni porti automaticamente dal riequilibrio pluriennale al dissesto a prescindere dall’effettiva situazione finanziaria del Comune (tra l’altro nel caso di specie la situazione di squilibrio è già in via di superamento) ?

La Corte dei Conti Sezione riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 14/2025, ha censurato l’operato della Corte dei Conti Sezione Lombardia, sia per aspetti formali sia e soprattutto per gli aspetti sostanziali, accogliendo il ricorso del Comune che potrà quindi proseguire il suo cammino verso il riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis Tuel e non il dissesto ex art. 244 Tuel.

Le Sezioni riunite rilevano, tra l’altro, nella citata sentenza che “la deliberazione impugnata fonda la propria determinazione circa l’intempestiva approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune sul fatto che il termine perentorio di novanta giorni, “dalla data di esecutività della delibera” che ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio, previsto dall’art. 243-bis, co. 5, d.lgs. n. 267 del 2000, doveva essere computato dal 10 agosto 2024, anziché dal 16 agosto 2024, come invece sostenuto dall’Ente.

Questo, per la ragione che la delibera di Consiglio n. 23 del 30 luglio 2024 sarebbe divenuta esecutiva, a norma dell’art. 134, co. 3, d.lgs. n. 267 del 2000, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, mentre nessuna incidenza rivestirebbe il decorso del periodo di quindici giorni di pubblicazione all’Albo pretorio, previsto dall’art. 124 del medesimo TUEL, la cui funzione è limitata alla presunzione di conoscenza dell’atto da parte dei terzi. Tuttavia, come evidenziato sia dal ricorrente che dalla Procura, tale orientamento interpretativo non può dirsi univocamente condiviso. In senso contrario militano alcune accennate pronunce, tanto del Giudice civile quanto di quello amministrativo. Vi sono, invero, solidi argomenti che militano a favore della tesi seguita dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ma, come sottolineato anche dalla Procura generale, non si può affermare che la lettura sulla quale il Comune fondato il proprio affidamento sia destituita di ragioni, anche in virtù del fatto che non è intervenuta una statuizione, munita di auctoritas dalla legge, tale da comporre il contrasto (in particolare, ai fini delle decisioni adottate dalla magistratura contabile, ex art. 17, co. 31, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla l. n. 102 del 2009, o art. 6, co. 4, d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, ovvero ex art. 8 del d.lgs. n. 174 del 2016).

In tale direzione, la Procura generale ha ritenuto evocabile la categoria dell’errore scusabile, da ravvisare nei casi di non risolti contrasti giurisprudenziali, cui consegue un orientamento incerto, come in questo caso, per l’amministrazione”.