Il Sindaco può essere RUP? Chiarimenti dal MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità per il Sindaco di ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) nei comuni di piccole dimensioni.
Secondo il recente parere del Supporto Giuridico ministeriale del 3 aprile 2025, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il Sindaco può assumere il ruolo di RUP, purché sussistano determinate condizioni.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti della stazione appaltante con adeguati requisiti di competenza ed esperienza. Tuttavia, come evidenziato dal Ministero, la qualifica formale di dipendente non rappresenta un requisito imprescindibile, essendo determinante il collegamento funzionale con la struttura organizzativa della stazione appaltante.
La deroga è resa possibile dall'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, che consente agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, incluso il potere di adottare atti di natura gestionale. Tale previsione costituisce un'eccezione al principio generale della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
Per poter legittimamente ricoprire il ruolo di RUP, il Sindaco deve:
- essere titolare di funzioni gestionali in base a un'apposita disciplina regolamentare dell'ente
- possedere adeguati requisiti di competenza ed esperienza
- esercitare effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica
Come confermato dalla giurisprudenza (TAR Liguria, sentenza n. 83/2022), la deroga deve essere espressamente prevista da una disposizione regolamentare e non può derivare da un mero decreto sindacale di auto-attribuzione dei poteri.
Il Ministero ha inoltre precisato che, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento che, nel caso specifico, può essere il Sindaco stesso se titolare delle relative funzioni gestionali.
La possibilità di attribuire il ruolo di RUP al Sindaco si inserisce nel più ampio contesto del principio della fiducia introdotto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che mira a valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni.
Il chiarimento ministeriale fornisce quindi un'importante indicazione operativa per i piccoli comuni, consentendo una gestione più flessibile delle procedure di appalto nel rispetto dei principi di buon andamento e efficienza dell'azione amministrativa.