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Il taglio 10% indennità amministratori è strutturale

La Corte dei Conti del Veneto, con deliberazione 53/2020, ha affrontato il quesito posto da ente locale in relazione alle modalità di calcolo delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali.

In particolare, il Comune istante ha chiesto: 1) conferma circa lo specifico procedimento di calcolo di tali indennità; 2) se sia legittima la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali, disposta dall’art.1, comma 54, della legge n. 266/2005, alla luce del comma 552 della legge n. 160/2019; 3) conferma circa le modalità di recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccesso agli amministratori comunali, al lordo ovvero al netto delle ritenute.

Parere reso parzialmente ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 solo per il quesito n. 2 concernente la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali, disposta dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, alla luce del comma 552 della legge n. 160/2019.

Il 1° quesito, infatti, manca di generalità ed astrattezza ed il 3°, oltre a provocare un intervento consultivo della Corte per la soluzione di una questione specifica dell’Ente, in modo tale da configurare possibili forme concrete di "cogestione", attiene a profili estranei al perimetro della contabilità pubblica e più propriamente riferibili al diverso ambito del diritto tributario.

Circa il secondo quesito, esaminato dalla Corte dei Conti, il Collegio ha ripercorso brevemente la disciplina normativa relativa all’indennità di funzione spettante agli amministratori locali, nonché i principali orientamenti della giurisprudenza contabile in materia. La norma di riferimento è costituita dall’art. 82 del TUEL, il cui comma 8 prevede che "la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

La regolamentazione attualmente vigente è stata adottata con D.M. del 4 aprile 2000, n. 119 (approvato ai sensi dell’art. 23, comma 9, L. 265/1999, norma successivamente trasfusa nell’art. 82 del TUEL). Su tale base normativa è intervenuto l’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per "esigenze di coordinamento della finanza pubblica" sono rideterminate "in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005" (tra l’altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (lett. a).

Riguardo alla latitudine applicativa di tale disposizione, in considerazione delle normative medio tempore intervenute, sono intervenute le Sezioni Riunite in sede di controllo che, con deliberazione n. 1/2012 (pronuncia resa ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2010), hanno rilevato come "in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006".

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG afferma che "l’indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012".

A tali principi di diritto risultano essersi conformate le Sezioni regionali di controllo (si rinvia a titolo esemplificativo alla deliberazione di questa Sezione n. 428/2018/PAR ed alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 297/2019/PAR).

Tali conclusioni non mutano anche alla luce della normativa medio tempore intervenuta, richiamata dal Sindaco del Comune istante nella richiesta di parere in esame, rappresentata dall’art. 1, comma 552, della legge n. 160/2019, il quale dispone che "le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data", non incidendo tale norma sulla perdurante vigenza dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, il quale non risulta espressamente abrogato; né si può ravvisare alcuna abrogazione tacita o implicita di tale norma, poiché l’art. 1, comma 552, della legge n. 160/2019 si limita a cristallizzare gli incrementi alle date di entrata in vigore delle disposizioni all’interno di essa richiamate, mentre la normativa in esame dispone una riduzione strutturale degli importi spettanti a titolo di indennità di funzione.

Qualora l’ente locale non abbia agito in tal senso, non operando la riduzione del 10% di cui trattasi, dovrà procedere con il recupero in capo agli amministratori, attuali e/o procedenti, delle somme pagate in eccedenza