Il trattamento di fine mandato deve essere pagato a prescindere dalla richiesta del Sindaco
La Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 3/2026, ha risposto a quesito di un Comune circa la possibilità che le indennità di fine mandato non liquidate in anni precedenti possano prescriversi.
La Corte dei Conti ha evidenziato che l’indennità di fine mandato va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione» (Sez. Lombardia, n. 27/2021).
Astraendo l’istanza di parere dalle specificità del caso concreto, l’interpretazione normativa che si chiede di fornire riguarda l’ipotesi in cui il pagamento del trattamento di fine mandato venga richiesto a distanza di anni dalla cessazione dell’incarico e nel bilancio dell’ente non sia presente il relativo accantonamento; a tal proposito, viene richiamato l’istituto del riconoscimento di debito fuori bilancio.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che «l’obbligazione di corrispondere le somme per l’indennità in questione sorge solo al momento della cessazione dell’incarico e, in conseguenza, la procedura necessaria per eseguire i dovuti pagamenti dovrà essere avviata, con il relativo impegno di spesa, nell’esercizio in cui è divenuto attuale il medesimo obbligo»; peraltro, «trattandosi di obbligazione derivante da una disposizione di legge, non si ravvisa la necessità della specifica richiesta del Sindaco per procedersi alla liquidazione delle somme dovute per fine mandato elettivo e, quindi, il relativo procedimento potrà essere avviato d’ufficio» (Sez. Sicilia, n. 135/2014).
Allo scopo di utilizzare le quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato, per le finalità per le quali sono state previste, è consentito deliberare le necessarie variazioni al bilancio sino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, secondo quanto statuito dall’art. 175, comma 3, lett. c), TUEL.
Inoltre, «nell’ipotesi di omesso accantonamento delle risorse, ma alla presenza di disponibilità di stanziamenti sul competente intervento o capitolo di bilancio, l’Amministrazione potrà disporre il pagamento con le ordinarie procedure, senza la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio» (Sez. Sicilia, n. 135/2014). Ove le relative risorse risultino insufficienti, la procedura ordinaria di spesa - disciplinata dall’art. 191 TUEL - dovrà essere accompagnata dalla necessaria variazione di bilancio, finalizzata al loro eventuale reperimento.
Va precisato che l’istituto del riconoscimento di debito fuori bilancio riguarda la regolarizzazione contabile della procedura di spesa e non l’eventuale reperimento di risorse in bilancio.
Infatti, è stato recentemente ricordato che, «ai sensi dell’art. 182 TUEL, il procedimento di spesa si articola nelle quattro fasi necessarie e distinte dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento; in particolare, “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria” (art. 191 TUEL).
La mancanza o l’insufficienza dell’impegno rendono, quindi, necessaria l’attivazione di procedure volte a ricondurre il procedimento di spesa nei binari della legalità finanziaria, a garanzia degli equilibri di bilancio.
I debiti fuori bilancio, che rinvengono la loro disciplina contabile e amministrativa nell’art. 194 TUEL, costituiscono una categoria eterogenea di debiti unificata dal comune denominatore della mancanza di un impegno, con il conseguente rischio di compromissione degli equilibri finanziari. La disciplina del testo unico è finalizzata, per l’appunto, a ricondurre tali debiti al sistema di bilancio tramite una procedura eccezionale, in quanto derogatoria rispetto ai principi che regolano la normale procedura
di spesa ex art 191, TUEL, attribuita alla competenza del consiglio comunale, organo, come è noto, deputato all’approvazione dei bilanci, previsionale e consuntivo (Sez.Aut. N. 27/SEZAUT/2019/QMIG). […]
Nonostante la tassatività delle fattispecie in cui la normativa consente di adottare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Collegio non ignora che in taluni precedenti analoghi la possibilità di ricorrervi non è stata negata. Ciò nondimeno, in un caso è stato espressamente chiarito che l’utilizzo della procedura di cui all’art. 194 TUEL avverrebbe in modo “atipico” (Sez. Liguria, n. 99/2016).
Conclusivamente, alla luce delle suddette indicazioni normative ed interpretative, sarà l’Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, ad individuare la disciplina applicabile al prospettato caso concreto.