Illegittimo sub-affidamento di parte del servizio mediante partenariato pubblico
Autorità Garante Concorrenza e Mercato, nel Bollettino n. 35/2025 pubblicato oggi rileva attività di segnalazione n. 2102 – assemblea territoriale d'ambito ato2 Ancona - affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
L’Autority rileva che le prospettate ipotesi di sub-affidamento di parte del servizio mediante partenariato pubblico-pubblico ex articolo 7 del d.lgs. n. 36/2023 alle società Ancona Entrate S.r.l. e CIS S.r.l. (per la gestione dell’attività di riscossione della tariffa) e mediante un titolo partecipativo ex articolo 2346 c.c. alla società mista Astea S.p.A. (per la gestione del servizio in una porzione del territorio dell’ATO 2 Ancona) non siano percorribili, in quanto costituiscono modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non contemplate dall’ordinamento (che ammette solo la gara, la gara a doppio oggetto, l’affidamento diretto in house).
L’Autorità ritiene opportuno ricordare che, secondo l’articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 (recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”), gli enti locali e gli altri enti competenti possono provvedere all’organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, tra i quali rientra il servizio di gestione dei rifiuti, unicamente mediante una delle seguenti modalità di gestione: (i) l’esternalizzazione del servizio a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica; (ii) l’affidamento a una società mista pubblico-privata, con selezione del socio privato mediante gara a doppio oggetto; (iii) la gestione in house, purché sussistano i relativi requisiti previsti dall’ordinamento euro-unitario e (iv) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, la gestione in economia o mediante aziende speciali.
Inoltre, prima della procedura di affidamento di un servizio pubblico locale, l’ente deve dar conto, in una apposita relazione, degli esiti della valutazione sulla scelta della modalità di gestione (articolo 14, commi 2 e 3).
Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, l’ente adotta la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, nonché elabora, per i servizi a rete, un apposito piano economico-finanziario che deve essere asseverato (articolo 17).