Illegittimi affidamenti diretti e mancata adozione del prezzario aggiornato: sanzioni da parte di ANAC
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha accertato multiple violazioni del Codice degli Appalti nell'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova questura di un Ente.. La delibera n. 502 del 17 dicembre 2025 evidenzia un quadro di irregolarità sistematiche che compromettono i principi fondamentali della concorrenza e della trasparenza negli appalti pubblici.
La prima e più grave violazione riguarda la mancata applicazione dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, che stabilisce chiaramente che "per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni".
Nel caso in esame, nonostante il progetto sia stato approvato il 20 settembre 2024, la stazione appaltante ha utilizzato il prezzario precedente, ignorando quello aggiornato del 2024 entrato in vigore il 30 giugno 2024. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'istituto dei prezzari regionali ha una duplice funzione: "da un lato assicurare la serietà dell'offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall'operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico; dall'altro, regolare il mercato delle opere pubbliche e prevenirne le storture".
Aggrava ulteriormente la situazione l'applicazione di una riduzione lineare del 17% sui prezzi già obsoleti, disposta dal RUP senza alcuna motivazione tecnica adeguata. Tale riduzione è stata applicata indiscriminatamente anche ai prezzi desunti da prezzari di altre Regioni per i quali non era prevista tale facoltà, violando i principi di trasparenza che impongono di "illustrare le motivazioni che hanno portato all'applicazione di una riduzione o di un aumento dei prezzi" nei documenti di gara.
ANAC ha rilevato altresì l'illegittimo affidamento diretto all'operatore economico aggiudicatario di prestazioni aggiuntive per un importo di oltre 1,8 milioni di euro, impropriamente qualificate come modifiche in corso d'esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023.
La norma richiede che tali prestazioni siano "previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali", requisito non soddisfatto nel caso di specie. Inoltre, l'omessa quantificazione di tali prestazioni nella determinazione dell'importo stimato dell'appalto viola l'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, compromettendo la corretta valutazione dell'importo complessivo dell'appalto e il calcolo del contributo dovuto all'Autorità.
Particolarmente grave risulta la gestione della fase di verifica progettuale. Il RUP ha erroneamente applicato l'art. 41, comma 2, dell'Allegato I.7 al Codice, escludendo dalla verifica numerosi elaborati progettuali fondamentali, tra cui il BIM, il quadro economico, il capitolato speciale e il cronoprogramma.
Tale interpretazione distorta della norma ha impedito al verificatore di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che "la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche". Il verificatore ha espresso un chiaro giudizio di "NON CONFORMITÀ" del progetto, evidenziando l'impossibilità di effettuare i controlli richiesti dalla normativa.
Nonostante tale esito negativo, il RUP ha proceduto alla validazione del progetto, violando l'art. 42, comma 4, del Codice che stabilisce che "la validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica". Come chiarito dalla giurisprudenza, la validazione presuppone necessariamente "i positivi esiti della verifica progettuale", condizione non sussistente nel caso di specie.
ANAC ha inoltre rilevato l'omessa attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori, prevista dall'Allegato II.14 del Codice, adempimento che "risponde ad una logica di buona amministrazione e corretto esercizio dell'azione pubblica, espressione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 97 della Costituzione".
La mancata verifica completa del progetto ha comportato l'impossibilità di procedere al deposito strutturale e alla denuncia dei lavori presso l'Ufficio del Genio Civile, nonché di acquisire l'autorizzazione per le costruzioni in zona sismica, come previsto dall'art. 42, comma 3, del Codice.
La delibera ANAC evidenzia un quadro di violazioni sistematiche che compromettono i principi cardine degli appalti pubblici. L'Autorità ha invitato la stazione appaltante a "conformare in futuro il proprio operato ai principi e ai dettami del Codice dei Contratti", assegnando 45 giorni per comunicare le determinazioni assunte.
Il caso rappresenta un esempio paradigmatico di come l'errata interpretazione del principio di risultato possa condurre a violazioni multiple della normativa, compromettendo la concorrenza, la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa. La vicenda sottolinea l'importanza del rigoroso rispetto delle procedure di verifica e validazione progettuale, nonché della corretta applicazione dei prezzari regionali aggiornati, elementi fondamentali per garantire la serietà delle offerte e la qualità delle prestazioni negli appalti pubblici.