Illuminazione votiva esclusa dai corrispettivi elettronici
Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2019 pubblicato sulla GU n. 305 del 31-12-2019 modifica il Decreto del 10 maggio 2019 recante gli esoneri dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, fino a revoca, inserendo anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri. Inoltre, estende oltre l'anno 2019 l'esonero per le operazioni collegate e connesse alle operazioni non soggette a obbligo di certificazione dei corrispettivi e di quelle marginali (non superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente).
Resta comunque fermo l’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale / scontrino fiscale, nonché della fattura, a richiesta (art. 21 DPR 633/1972)
Si ricorda che, in ogni caso, le operazioni effettuate dai comuni, ad eccezione delle farmacie, rientrano nell'esonero dalla certificazione dei corrispettivi, anche telematica, di cui all'art. 2 del DPR 696/1996.
Per l'illuminazione votiva va segnalato anche l'intervento del D.L. 34/2019 che ha incluso le suddette prestazioni tra le operazioni certificabili da scontrino o ricevuta fiscale (art. 21 c. 1 lettera 6quater).