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Immobili rurali: il classamento non può essere retroattivo

Le variazioni catastali presentate tramite DOCFA non possono considerarsi retroattive anche se le situazioni di fatto erano già presenti. E’ quanto riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.21097 del 07.08.2019.

Il caso trae origine da un avviso di accertamento ICI 2009 avente ad oggetto fabbricati strumentali all’attività agricola, i quali erano stati annotati in catasto in categoria diversa dalla D/10.

Avverso la sentenza della CTR che aveva evidenziato il fatto che il beneficio d’imposta non poteva prescindere dalla classificazione catastale dell’immobile, la società ricorre in Cassazione lamentando il fatto che l’Ufficio nell’eseguire una variazione toponomastica aveva eliminato la dicitura D/10 senza nessuna comunicazione; inoltre la ricorrente sostiene che la ruralità dell’immobile si desume dall’annotazione "lotto RR". Solo dal 4 giugno 2009, a seguito di un ampliamento l’immobile riacquista la categoria catastale D/10.

I giudici di legittimità affermano che la variazione catastale per l’attribuzione della categoria catastale D/10 al fine di ottenere l’esenzione dall’imposta, proposta dal contribuente, non può retroagire e il contribuente che vuole opporsi alla cancellazione della ruralità deve impugnare tale atto;

In sentenza si legge: " la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare la variazione di classificazione, anche se ritenuta il risultato di un mero errore materiale dell'Agenzia del territorio, la quale, nel disporre una variazione toponomastica dall'immobile, avrebbe eliminato la dicitura categoria equiparata alla D/10; mentre la dicitura RR (vale a dire: richiesta ruralità) risulta del tutto irrilevante rispetto alla necessità che, ai fini dell'esenzioni ICI, l'immobile sia accatastato nella categoria attribuita ai cespiti rurali (D/10).[…] questa Corte ha recentemente ribadito che nel caso in cui la variazione di rendita o l'attribuzione di rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA, la nuova rendita produce effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali. Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile, come nella specie, denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della denuncia. (Cass. n. 13018 del 2012; Cass. n. 17863 del 2010; Cass. n. 18023 del 2004; Cass. n. 20854 del 2004; Cass. n. 20734 del 2006). Il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione"

Pertanto la società ricorrente può ottenere il beneficio dell’imposta comunale soltanto ed esclusivamente dalla data di presentazione del DOCFA avvenuta il 4 giugno 2009.

Infine, è opportuno ricordare che oltre al possesso dei requisiti di ruralità, affinché un immobile possa usufruire dell’esenzione IMU è necessario che la ruralità sia accertata dall’Agenzia dell’Entrate tramite iscrizione catastale nella categoria D/10 o da apposita annotazione di ruralità, rilevabile nelle visure catastali.