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Impiego del maggior gettito dell’imposta di soggiorno

Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede proroga delle disposizioni in tema di imposta di soggiorno correlate al Giubileo, già prevista nella legge di bilancio 2024.

Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell’anno 2026. Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026:

a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all’articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).


Il citato comma 492 art. 1 Legge 213/2024 dispone:

492 Nell'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il comune di Venezia i contributi previsti dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere incrementati per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.