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Imposta di bollo sui contratti pubblici estesa anche a quelli "esclusi"

Le modalità di applicazione dell’imposta di bollo previste dall’articolo 18, comma 10, del d.lgs. 36/2023 si applicano anche ai contratti esclusi dal Codice dei contratti pubblici, compresi quelli stipulati ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), relativi ai servizi affidati in base a un diritto esclusivo. Lo chiarisce la Risposta n. 1/2026 dell'Agenzia delle entrate.

Pur essendo esclusi da alcune disposizioni del Codice, tali contratti restano sottoposti ai principi fondamentali di concorrenza, imparzialità, proporzionalità e trasparenza e sono vigilati dall’ANAC, rientrando quindi nel perimetro generale dei contratti pubblici. L’Agenzia conferma che, per questi affidamenti, l’imposta di bollo deve essere versata in unica soluzione al momento della stipula, secondo gli scaglioni dell’allegato I.4, sostituendo il regime ordinario del DPR 642/1972 per tutti gli atti della procedura, salvo fatture e documenti analoghi.