Imposta di soggiorno non serve più la resa del conto giudiziale
Riprende il balletto sulla figura di agente contabile o meno dell’esercente della struttura ricettiva che gestisce l’imposta di soggiorno. E’ agente contabile o sostituto di imposta? Il tema è molto attuale, dopo la recente Ordinanza Corte di Cassazione n. 1527 del 23 gennaio 2026.
La Corte dei Conti Emilia Romagna, in un comunicato del 29 gennaio 2026 ha ricordato che con Ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020 e dell’interpretazione autentica dell’art. 5‑quinquies del D.L. n. 146/2021, il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile d’imposta e non più quella di agente contabile.
L’OBBLIGAZIONE CHE GRAVA SUL GESTORE HA NATURA ESCLUSIVAMENTE TRIBUTARIA, È DOVUTA ANCHE SE L’IMPOSTA NON È STATA RISCOSSA DALL’OSPITE E NON COMPORTA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO RILEVANTE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ CONTABILE.
Le eventuali controversie sul mancato, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice tributario. IN CONSEGUENZA DI TALE QUALIFICAZIONE, DEVE RITENERSI SUPERATA LA PRECEDENTE CONFIGURAZIONE DEL GESTORE COME AGENTE CONTABILE. Anche con riferimento agli esercizi pregressi NON SUSSISTE PIÙ L’OBBLIGO DELLA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto presso questa Sezione.
Rimane ferma la competenza dell’ente locale a procedere agli atti di accertamento e riscossione previsti dalla disciplina tributaria.
Gli enti impositori sono pertanto invitati ad adeguare le proprie procedure e regolamenti, a non richiedere più il conto giudiziale ai gestori e a ricondurre ogni questione nell’ambito della giurisdizione tributaria.