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Imposta di soggiorno, una quota dell'aumento va allo Stato

La Legge 199/2025 - legge di bilancio 2026 - e il DL 153/2025 - collegato alla manovra - prevedono il trasferimento provvisorio e straordinario - allo Stato di una quota DELL'EVENTUALE AUMENTO OLTRE I LIMITI ORDINARI. Non è corretto pensare che una quota del gettito ordinario sia di competenza dello Stato


La legge di bilancio dispone all'art. 1 commi 683 e 684:

683. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

684. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 683, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 683, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b).


Il DL 153/2025 si riferisce invece ai soli Comuni lombardi e veneti che distano non oltre 30 KM dalle sedi di gara delle prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. In particolare, l'art. 4 comma 6 prevede:

6.Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto, il cui territorio sia ad una distanza non superiore a trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato, possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».


Ne parleremo nel corso del prossimo Webinar del 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13, LEGGE DI BILANCIO 2026 - Approfondimento di tutti i commi relativi agli ENTI LOCALI