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Imposta successioni e donazioni: novità ed esonero responsabilità solidale per gli enti pubblici

Nella circolare n. 3/E del 16 aprile, l'Agenzia delle Entrate illustra le principiali novità introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in materia di imposta sulle successioni e donazioni, anche sulla base degli atti preparatori, dando indicazioni agli uffici. Le modifiche, operative dal 1° gennaio 2025, mirano a semplificare gli adempimenti per i contribuenti e a rendere più efficiente il sistema tributario.

Le principali novità sono:

  1. Autoliquidazione dell'imposta: Introdotto il principio di autoliquidazione, che consente ai contribuenti di calcolare e versare direttamente l'imposta sulla base della dichiarazione di successione.​ L'Agenzia delle Entrate controllerà successivamente la regolarità dei versamenti.
  2. Svincolo per eredi giovani: Le banche e gli intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, anche prima della dichiarazione, se richiesto dall'unico erede di età non superiore a 26 anni. ​
  3. Aliquote e franchigie aggiornate: Le aliquote e le franchigie sono state integrate nel Testo Unico delle Successioni (TUS). Ad esempio, per coniuge e parenti in linea retta, l'aliquota è del 4% sul valore eccedente 1.000.000 di euro. ​
  4. Semplificazione delle dichiarazioni: La dichiarazione di successione deve essere presentata telematicamente, salvo eccezioni per i non residenti. È obbligatorio utilizzare un modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
  5. Nuove regole sulle liberalità indirette: L'accertamento di queste liberalità può avvenire solo se risultano da dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti tributari. ​
  6. Disciplina del coacervo: Il valore delle donazioni precedenti viene sommato idealmente al valore dei beni ereditati, ai fini delle franchigie. ​
  7. Riduzione delle sanzioni: Le sanzioni per violazioni relative alle imposte di successione e donazione sono state ridotte. ​ Ad esempio, l'omessa dichiarazione è punita con una sanzione pari al 120% dell'imposta dovuta, anziché fino al 240%. ​
  8. Esonero dalla responsabilità solidale: I beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sono esonerati dal regime di solidarietà passiva.​ In particolare, la norma esonera dalla responsabilità solidale gli enti del Terzo settore, individuati dall’articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al d.lgs. n. 117 del 2017 – che utilizzano i trasferimenti a titolo gratuito per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – nonché di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del TUS (tra i quali ad esempio figurano lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici, le fondazioni o le associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità).