Imposta successioni e donazioni: novità ed esonero responsabilità solidale per gli enti pubblici
Nella circolare n. 3/E del 16 aprile, l'Agenzia delle Entrate illustra le principiali novità introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in materia di imposta sulle successioni e donazioni, anche sulla base degli atti preparatori, dando indicazioni agli uffici. Le modifiche, operative dal 1° gennaio 2025, mirano a semplificare gli adempimenti per i contribuenti e a rendere più efficiente il sistema tributario.
Le principali novità sono:
- Autoliquidazione dell'imposta: Introdotto il principio di autoliquidazione, che consente ai contribuenti di calcolare e versare direttamente l'imposta sulla base della dichiarazione di successione. L'Agenzia delle Entrate controllerà successivamente la regolarità dei versamenti.
- Svincolo per eredi giovani: Le banche e gli intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, anche prima della dichiarazione, se richiesto dall'unico erede di età non superiore a 26 anni.
- Aliquote e franchigie aggiornate: Le aliquote e le franchigie sono state integrate nel Testo Unico delle Successioni (TUS). Ad esempio, per coniuge e parenti in linea retta, l'aliquota è del 4% sul valore eccedente 1.000.000 di euro.
- Semplificazione delle dichiarazioni: La dichiarazione di successione deve essere presentata telematicamente, salvo eccezioni per i non residenti. È obbligatorio utilizzare un modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
- Nuove regole sulle liberalità indirette: L'accertamento di queste liberalità può avvenire solo se risultano da dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti tributari.
- Disciplina del coacervo: Il valore delle donazioni precedenti viene sommato idealmente al valore dei beni ereditati, ai fini delle franchigie.
- Riduzione delle sanzioni: Le sanzioni per violazioni relative alle imposte di successione e donazione sono state ridotte. Ad esempio, l'omessa dichiarazione è punita con una sanzione pari al 120% dell'imposta dovuta, anziché fino al 240%.
- Esonero dalla responsabilità solidale: I beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sono esonerati dal regime di solidarietà passiva. In particolare, la norma esonera dalla responsabilità solidale gli enti del Terzo settore, individuati dall’articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al d.lgs. n. 117 del 2017 – che utilizzano i trasferimenti a titolo gratuito per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – nonché di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del TUS (tra i quali ad esempio figurano lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici, le fondazioni o le associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità).