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IMU - abitazione principale ed esenzione

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24446 del 8 agosto 2022, ha osservato che in caso di comproprietà, per successione ereditaria, di più unità immobiliari tra fratelli, ognuna adibita a residenza anagrafica di un fratello , l’esenzione del versamento dell’imposta municipale propria spetta solo, nei limiti della quota posseduta, in relazione all'immobile adibito a residenza anagrafica, non potendo, invece, sussistere l’estensione del beneficio anche in relazione alle altre unità immobiliari, difettando in quest’ultimo caso il presupposto della residenza effettiva ed anagrafica da parte del soggetto che invoca l’esenzione.

La Corte ha, infatti, chiarito: “in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008, occorre che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (Cass. n. 4166/2020; cfr. Cass. n. 18096/2019; 13335/2016), tenuto conto della «natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242)» (così Cass. n. 21873/2020 e, nel medesimo senso, Cass. n. 24538/2020; Cass. 15439/2019, Cass. 12050/2018).

Già questo primo rilievo consente di ritenere contraria a tali principi la valutazione della Commissione Regionale, la quale, pur dando atto che «la residenza anagrafica di ciascun fratello non possa che riferirsi ad una delle tre abitazioni», ha nondimeno riconosciuto il beneficio sulla scorta della citata, ininfluente, ai fini che occupano, «realtà sostanziale» (l’essere ogni immobile destinato ad abitazione principale di uno dei tre fratelli e dei suoi familiari), reputando, poi, formalistico «considerare ciascuno tenuto al pagamento dell’ICI per la quota di proprietà attribuitagli negli immobili che costituiscono abitazione principale degli altri due fratelli», laddove, in realtà, dette circostanze (la quota di comproprietà dei due beni adibiti ad abitazione principale dei germani), risultavano integrare proprio il presupposto impositivo della pretesa in oggetto.

La predetta realtà sostanziale, infatti, dà conto che ciascuna della menzionate unità immobiliari era destinata ad abitazione principale del nucleo familiare del soggetto che vi dimorava, il che giustifica l’esenzione, nei limiti della quota posseduta, solo in relazione a detta unità, non potendo, invece, fondare l’estensione del beneficio anche in relazione alle altre unità immobiliari, difettando in relazione a queste il presupposto della residenza effettiva ed anagrafica da parte del soggetto che invoca l’esenzione.

Né ha giuridico senso discorrere di rilievo formale, poiché considerare i tre germani tenuti al pagamento dell’imposta per la quota di proprietà posseduta negli «immobili che costituiscono abitazione principale degli altri due fratelli» corrisponde al titolo soggettivo dell’imposizione, qualificato dalla (com)proprietà del bene, a mente dell’art. 3 d.lgs. 504/1992”.