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Avviso di accertamento IMU: società in amministrazione straordinaria

Con Ordinanza interlocutoria n. 25242 del 15/09/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che dalla lettura dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (che, peraltro, è cronologicamente antecedente all’art. 36 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), in materia di Versamenti e dichiarazioni, in cui si stabilisce che:

“Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”

si evince chiaramente che il regime agevolativo è esclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimento viene fatto alla procedura dell'amministrazione straordinaria; per cui la disciplina, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., e quindi non suscettibile di applicazione analogica.

La controversia in esame vede una società in amministrazione straordinaria impugnare la sentenza con la quale la Corte di Giustizia tributaria di primo grado aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento dell’imposta IMU, per l’anno 2015 notificato dall’Ente impositore.

Nel secondo grado di giudizio, i giudici accolgono parzialmente il gravame, affermando che l’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 andava interpretato in maniera restrittiva, essendo il regime sospensivo riservato esclusivamente agli immobili ricompresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, laddove nessun riferimento era presente all’amministrazione straordinaria, ma che appariva evidente l’esistenza della condizione di incertezza nell’interpretazione della norma violata, presupposto, quindi, per ritenere non dovute le sanzioni amministrative e gli interessi moratori.

Avverso tale sentenza, la società (in amministrazione straordinaria) ha proposto ricorso per Cassazione e l’Ente ha resistito con controricorso.

La ricorrente denuncia principalmente, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011, 27, 36 e 73, comma 3, d.lgs. 270/1999 e 12 e 14 preleggi.

Tale motivazione ha portato il Collegio ad una questione di diritto sulla quale si è in attesa di una pronuncia definitiva da parte della Sezione.

Infatti, di recente è stato affermato che, in tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7397 del 15/03/2019; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19681 del 11/07/2023).

I giudici, nelle proprie motivazioni, hanno riportato il passaggio logico che viene posto alla base delle decisioni dettagliatamente espresso all’art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e riprendendo anche l’art. 36 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nel quale si stabilisce che: «Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario»”;

Per la Corte, ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alla fattispecie in esame, in considerazione delle diverse finalità della procedura dell'amministrazione straordinaria rispetto alle procedure del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7397);

Si ricorda, altresì, che l’art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), in tema di c.d. “nuova IMU”, ha conservato una formulazione similare alla norma previgente, secondo cui: «Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili», ribadendo l’esclusione dal beneficio per le imprese e le società in amministrazione straordinaria;[…].

Secondo l’attuale giurisprudenza di legittimità, la disciplina agevolativa non è applicabile all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ancorché il Tribunale competente abbia dichiarato la dismissione dei beni per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo (art. 73 d.lgs. 270/1999), sul presupposto che l’eccezionalità di tali disposizioni prescinderebbe dai possibili sbocchi procedurali dell’amministrazione straordinaria. Confermerebbe detta conclusione, la formulazione dell’art. 1, comma 768, legge 160/2019, in tema di i.m.u.

Dunque, il collegio ha sottolineato l’esigenza di un approfondimento circa le interferenze tra la normativa tributaria e quella concorsuale, laddove nell’ipotesi dell’impresa in amministrazione straordinaria non sia stata disposta o sia cessata la continuazione provvisoria dell'attività imprenditoriale e sia, dunque, iniziata una fase puramente liquidatoria in cui potrebbero mancare flussi di cassa che consentano il pagamento dei debiti prima della realizzazione dell’attivo.
In particolare, i giudici hanno evidenziato che occorre approfondire la questione relativa alla natura agevolativa o meno delle disposizioni in esame, anche alla luce del rinvio specifico di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 270 del 1999 (diverso ed ulteriore rispetto a quello successivo di cui all’art. 36 dello stesso d.lgs.), nonché accertare se sussista l’esigenza di coordinamento della riscossione di i.c.i. ed i.mu. con la procedura dell’amministrazione straordinaria, nel caso in cui l’azienda sia stata posta in liquidazione (ovvero se sia necessario un ulteriore elemento rispetto alla fase liquidatoria, vale a dire lo stato di insolvenza e di illiquidità, ove dedotta ed accertata).

Per completezza, va evidenziato che anche di recente Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14025 del 26/05/2025, ha ribadito il principio di diritto secondo cui «la disciplina dell’art. 10 d.lgs. 504/1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazione analogica ovvero “estensiva” all’amministrazione straordinaria anche allorquando abbia finalità liquidatoria»