IMU: coltivatore diretto e requisiti necessari
Con Sentenza n. 646 del 31/03/2026, La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria Sezione 4, in materia di esenzione IMU che dovrebbe spettare al coltivatore diretto, ha ricordato che “La disciplina agevolativa in esame richiede inderogabilmente la compresenza di un requisito oggettivo, dato dall'effettiva utilizzazione agricola del fondo, e di un requisito soggettivo, che la legge fa coincidere con il possesso e la conduzione dell'immobile da parte di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo a titolo principale”.
Nel caso in analisi, la controversia nasce dall’avviso di accertamento per mancato/parziale pagamento IMU, relativamente all’annualità 2015, emesso dall’Ente nei confronti di una contribuente che aveva concesso in comodato d'uso gratuito i terreni (pur essendo edificabili) a un imprenditore agricolo professionale, sin dal 2010, ritenendo pertanto loro applicabili le esenzioni IMU previste per i terreni agricoli, in virtù della persistente destinazione oggettiva dei fondi. Inoltre, la contribuente lamentava la violazione degli artt. 2 e 9 del D.Lgs. 504/1992, ribadendo in via principale che l'esenzione sarebbe dovuta spettare per il dato oggettivo della destinazione agricola del fondo e, in via subordinata, che si sarebbe dovuta quantomeno applicare l'aliquota sul valore del terreno agricolo in luogo del valore venale.
Nelle motivazioni i giudici hanno ricordato che con la stipula di un contratto di comodato non si verifica nessun trasferimento del possesso del bene, ma questo resta in capo al proprietario. Infatti, in capo al comodatario vi è l’acquisizione della mera detenzione del bene. Pertanto, considerato che gli attuali proprietari e appellanti non sono essi stessi imprenditori agricoli né traggono reddito dal lavoro diretto della terra, viene meno il requisito soggettivo imprescindibile per poter godere dell'esenzione.
Si tenga presente che, come più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione in relazione all'estensione "oggettiva" dell'agevolazione, tale principio si applica esclusivamente alle ipotesi di comproprietà in cui almeno uno dei contitolari possieda la qualifica agricola e conduca direttamente il fondo avvantaggiando anche gli altri comunisti, ma non si estende in alcun modo alla radicalmente diversa fattispecie della concessione dell'intera area in comodato ad un soggetto terzo estraneo alla compagine proprietaria.