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IMU: coltivatore diretto pensionato

Con Ordinanza n. 14912 del 04/06/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di coltivatore diretto e titolare di pensione di anzianità, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

I giudici della Suprema Corte hanno rigettato quanto sostenuto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva erroneamente interpretato la normativa sulle agevolazioni fiscali IMU in agricoltura, con riferimento alla nozione di coltivatore diretto, giungendo a negare l'agevolazione al ricorrente, coltivatore diretto, in quanto titolare di pensione di anzianità e per difetto del requisito della prevalenza del reddito da agricoltura rispetto alle altre fonti di reddito (nella specie, la pensione). In aggiunta, non aveva tenuto conto di applicare lo ius superveniens, con efficacia retroattiva, che prevede che il coltivatore diretto possa godere delle agevolazioni fiscali IMU anche se titolare di pensione.