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IMU: coltivatore diretto pensionato – la Corte di Cassazione continua a esprimersi

Con Ordinanza n. 14919 del 04/06/2025, la Corte di Cassazione ha confermato in tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali. (orientamento espresso già nella sentenza n. 13131 del 2023, confermata con le ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024).

I giudici hanno evidenziato che la ratio dell’agevolazione, volta al sostegno ed all’implementazione dell’attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone

Viene accolta la richiesta del contribuente che lamenta, appunto, la mancata applicazione, da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per i terreni agricoli che spetta anche ai pensionati che, come il ricorrente, continua a svolgere l’esercizio delle attività agricole, mantenendo l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.