IMU: coniuge superstite
Il diritto di abitazione del coniuge superstite scatta solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi; Non è applicabile, invece, se la proprietà apparteneva al coniuge defunto e a un altro soggetto, diverso dal coniuge superstite. E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 11095 del 28/04/2025.
Nel caso analizzato, infatti, i giudici hanno affermato che:
“Non vi è dubbio che l’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individua anche il titolare del diritto reale di abitazione come soggetto passivo dell’IMU.
Per cui, nel caso di spettanza del diritto di abitazione ex art. 540, secondo comma, cod. civ., l’IMU deve essere interamente assolta dal coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare durante la vita del de cuius.
Premesso che scopo dell’art. 540, secondo comma, cod. civ. è di tutelare il coniuge superstite e la stabilità della famiglia, anche in proiezione e, quindi, anche in presenza della morte dell'altro coniuge, per cui l'unica condizione richiesta perché operi la riserva del diritto reale di godimento in parola è la esistenza di un rapporto di coniugio e di effettiva convivenza al momento dell'apertura della successione, non rilevando in alcun modo la circostanza che il coniuge superstite sia il primo o il secondo, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, in favore del coniuge superstite, non è configurabile ogni volta che l’immobile sia in comunione con terzi”.
Dunque, l’intento del legislatore è quello di assicurare in concreto al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto.