IMU: doppia esenzione per abitazione principale ai coniugi separati residenti in comuni diversi
Un Ente ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento IMU 2016, relativo a un immobile nel quale, dal 2012, risiedevano la ex coniuge separata e le figlie minori. Il Comune sosteneva che, essendo tale immobile la casa coniugale assegnata in sede di separazione, il contribuente ne fosse l'unico soggetto passivo ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, e che pertanto non potesse beneficiare, per il medesimo anno, dell'esenzione IMU anche per l'abitazione da lui occupata in un altro Comune.
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, con sentenza n. 655/2026, ha richiamato il principio secondo cui, in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-decies del d.l. 146/2021 (dal 21 dicembre 2021) e, ancor più, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, due coniugi legalmente separati che risiedono in due Comuni diversi possono considerare come abitazione principale, ciascuno per la propria, l'immobile in cui abitualmente dimorano, beneficiando così entrambi della relativa esenzione IMU.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto adeguatamente provato (tramite la dichiarazione IMU del 2012 e i bollettini di pagamento di TARI e utenza del gas) che l'immobile contestato fosse effettivamente adibito ad abitazione principale della ex coniuge e dei figli sin da tale data, a nulla rilevando che il contribuente risiedesse e beneficiasse della medesima esenzione in un diverso Comune. A conforto di tale ricostruzione, il Collegio ha inoltre osservato che lo stesso Comune non aveva mai richiesto il pagamento dell'imposta per le annualità precedenti, avendo evidentemente ritenuto applicabile l'esenzione. L'appello dell'Ente è stato così respinto.