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IMU E TASI: il nudo proprietario diventa pieno proprietario alla morte dell'usufruttuario, senza necessità di accettare l'eredità

Con ordinanza del 31 marzo 2026, n. 7963, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente che, avendo ricevuto in donazione la nuda proprietà di quattro immobili con riserva di usufrutto a favore della madre donatrice, contestava la propria legittimazione passiva ai fini IMU e TASI per l'anno 2015, sostenendo di non essere erede della madre defunta e che pertanto non potesse essere chiamato a rispondere delle imposte.

La Corte ha confermato quanto già affermato nei gradi di merito: alla morte dell'usufruttuaria, l'usufrutto si estingue ai sensi dell'art. 1014 c.c. e la piena proprietà si consolida automaticamente in capo al nudo proprietario. Tale consolidamento non dà luogo ad un fenomeno successorio, né sostanziale né processuale. Come tale, non richiede né delazione né accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 459 c.c. Il contribuente era dunque divenuto pieno proprietario degli immobili per effetto del semplice verificarsi dell'evento estintivo dell'usufrutto, indipendentemente dalla propria qualità di erede.

La Corte ha altresì irrogato al ricorrente la sanzione di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., avendo definito il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità formulata in sede di trattazione accelerata: ipotesi che il legislatore, con il D.Lgs. n. 149/2022, ha tipizzato quale abuso del processo, riconducibile al generale divieto di lite temeraria.