IMU esente per il coniuge superstite (diritto di abitazione) solo se l'immobile non era di proprietà anche di un terzo
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con Sentenza n. 3242/3/2025 si è espressa in materia di esenzione IMU su residenza familiare in comproprietà.
Con sentenza n. 1763/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo ha accolto il ricorso proposto dal Sig. XY annullando due avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni 2017 e 2018. La decisione di primo grado ha riconosciuto la sussistenza del diritto di abitazione in favore della sig.ra B. L. , vedova del fratello del contribuente, ritenendo per ciò solo l'immobile adibito ad abitazione principale e dunque esente da IMU, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c.
Contro tale sentenza ha proposto appello il Comune, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 540 c.c., nonché l'omessa pronuncia su un fatto decisivo, atteso che l'immobile era in comunione non tra coniugi, ma tra il de cuius (P. A. ) e suo fratello.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione e uso sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano, solo se tali beni erano di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge superstite.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6691/2000, ha chiarito in proposito che:
"Il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare [...] è che la casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo."
Analogo principio è stato ribadito anche da Cass 29162/2021, secondo cui:
"Il diritto di abitazione [...] non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge superstite il godimento pieno del bene oggetto del diritto."
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