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IMU: esenzione per le Forze Armate

Nell’ ordinanza n. 23708 del 21/07/2026, la Corte di Cassazione, a seguito di un “atto di rinuncia per sopravvenuta carenze di interesse” presentata dall’Ente in appello, ha confermato l’estinzione del giudizio e condannato l’Ente alle spese di lite.

La controversia ha come oggetto una richiesta di rimborso, avanzata a gennaio 2014, di somme corrisposte erroneamente, a titolo di saldo IMU per l’anno di imposta 2013, da parte di un contribuente appartenente alle Forze Armate e alla quale richiesta il Comune aveva disposto il diniego.

I fatti narrano che il contribuente, a dicembre 2013 presentava una dichiarazione sostitutiva, con la quale rappresentava di essere proprietario di un’unità immobiliare ad uso abitativo censita in catasto in categoria A/2, non locata, unica nel suo patrimonio immobiliare per la quale chiedeva l’esenzione IMU prevista per il personale delle Forze Armate ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013. In aggiunta, Egli dichiarava che l’immobile risultava libero e con utenze sospese, al fine di evitare costi per servizi non utilizzati.

Il Comune, oltre a negare il rimborso, procedeva ad emettere un avviso di accertamento per l’anno 2015, ritenendo insussistenti i presupposti dell’esenzione e sostenendo che l’art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 e l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 consentirebbero una deroga esclusivamente ai requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, ma non anche al requisito minimo dell’utilizzabilità dell’immobile.

Il fatto che il contribuente avesse dichiarato l'immobile “libero da beni, cose e persone, inutilizzabile a qualsiasi titolo e privo di utenze”, secondo l'Ente non potrebbe essere assimilato ad abitazione principale, neppure in via agevolata, mancando qualsiasi possibilità di utilizzo, anche solo saltuario.

Il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha accolto il ricorso e ha annullato l’avviso di accertamento, ritenendo che la disciplina speciale per il personale delle Forze Armate derogasse ai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica e che la sospensione delle utenze non incidesse sul diritto all’agevolazione. Tesi confermata, anche, nel secondo grado di giudizio.

In particolare, la Corte territoriale ha affermato che l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 non subordina l’esenzione IMU, per il personale delle Forze Armate, alla permanenza delle utenze attive, né richiede l’effettiva dimora nell’immobile, essendo sufficiente che esso sia unico, non di lusso e non concesso in locazione; ha quindi ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di prime cure e ha escluso la debenza dell’imposta per l’anno 2015, senza statuire sulle spese in ragione della contumacia dell’appellato.

Infatti, la normativa invocata dal Comune sostiene in modo tassativo il fatto che l’esenzione IMU in favore delle Forze armate venga riconosciuta per un immobile che non deve essere di lusso; che non sia concesso in locazione; che sia posseduto da soggetto appartenente al servizio permanente, escludendo la necessità della concomitanza di residenza anagrafica e dimora abituale. Nulla si prevede per il requisito di utilizzazione dell’immobile e l’obbligo di mantenere attive delle utenze.

Doveroso ricordare che, come stabilito all’art 1 comma 740 della Legge 27 dicembre 2019, n.160:

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Al seguente comma 741, punto 5) si legge:

Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;