IMU: giudicato esterno su annualità precedenti non vincola alla qualificazione del bene come pertinenza dell’abitazione principale

In materia di IMU, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con riferimento ad annualità d'imposta antecedenti non vincola il giudice in ordine alla qualificazione del bene come pertinenza dell'abitazione principale. Il giudicato, in tali casi, si estende solo alla statuizione sull'annullamento dell'atto impugnato. Su questo principio, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 luglio 2026, n. 23851, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, che aveva confermato la debenza dell'IMU per l'anno 2012 su un terreno che il contribuente sosteneva costituisse pertinenza, quale giardino, dell'abitazione principale. Il ricorrente lamentava, in particolare, che i giudici di merito non avessero tenuto conto di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti, con riferimento ad annualità d'imposta antecedenti, che aveva già riconosciuto la natura pertinenziale del medesimo bene, anche a seguito di una sentenza della Cassazione del 2017.

La Corte ha ribadito che, in materia di imposte periodiche come l'IMU, l'efficacia vincolante del giudicato esterno è circoscritta ai soli casi in cui vengano in rilievo fatti dotati di efficacia permanente o pluriennale, ovvero rapporti ad esecuzione prolungata. Resta invece esclusa nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti", come la destinazione pertinenziale di un'area, in quanto suscettibili di variazione da un anno all'altro. L'oggetto del giudicato tributario, pertanto, si esaurisce nella statuizione relativa all'annullamento dell'atto impugnato, senza estendersi agli antecedenti logici della decisione (ricostruzione dei fatti, motivazione, qualificazioni giuridiche).

Applicando tale principio al caso concreto, il Collegio ha osservato che la precedente sentenza di Cassazione invocata dal ricorrente non conteneva alcun accertamento definitivo in fatto sulla natura pertinenziale del terreno, ma si era limitata a cassare con rinvio la decisione di merito per un errore di diritto, sicché non poteva ritenersi formato alcun giudicato vincolante sulla qualificazione del bene. Nel merito, la Corte ha inoltre confermato che, mancando sia la presentazione della prescritta dichiarazione sia una prova concreta del vincolo pertinenziale, il terreno – autonomamente accatastato e qualificato come area edificabile – non poteva beneficiare del regime di esenzione proprio dell'abitazione principale.

La pronuncia è di rilievo pratico per gli uffici tributi comunali: nell'esaminare istanze o difese relative alla natura pertinenziale di un'area ai fini IMU, l'eventuale esito favorevole al contribuente ottenuto per annualità pregresse – anche se confermato in sede di legittimità – non preclude una nuova e autonoma valutazione del requisito per le annualità successive, dovendosi comunque verificare, anno per anno, la sussistenza degli elementi (dichiarazione, prova della destinazione durevole) richiesti dalla disciplina IMU.