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IMU: gli eredi non sono tenuti al pagamento senza prova dell’accettazione dell’eredità

Con la sentenza n. 1401 del 6 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha confermato che i chiamati all’eredità non sono tenuti al pagamento dell’IMU riferita a un immobile della dante causa, in assenza di prova della loro accettazione dell’eredità.

Un Comune aveva notificato collettivamente agli eredi, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 riferito a un immobile del quale la contribuente, deceduta nelle more del giudizio, era usufruttuaria. I destinatari dell’atto contestavano la propria legittimazione passiva, non avendo accettato l’eredità della madre.

La Corte ha innanzitutto confermato la validità della notifica collettiva e impersonale presso l’ultimo domicilio del dante causa, disciplinata dall’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 a tutela della certezza dei rapporti tributari pendenti la definizione della successione, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione della qualità di erede da parte dei chiamati. Nel merito, il giudice ha richiamato il principio secondo cui l’obbligazione IMU, sorta in capo all’usufruttuaria in quanto titolare del diritto reale di godimento, si trasmette agli eredi solo secondo le regole generali sulla responsabilità per i debiti del defunto, di cui all’art. 752 del codice civile, e dunque soltanto a seguito dell’accettazione dell’eredità.

La Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita prova dell’accettazione, né tacita né espressa, dell’eredità materna da parte dei contribuenti, nonostante avessero effettuato in proprio nome alcuni versamenti IMU relativi ad annualità successive al decesso. Tali pagamenti, generici e non riferibili con certezza ai medesimi immobili oggetto dell’accertamento, sono stati ritenuti insufficienti a costituire prova sia dell’accettazione dell’eredità sia dell’avvenuta estinzione del debito controverso. In assenza di tale prova, l’obbligazione tributaria relativa al periodo in cui la dante causa era in vita non può essere posta a carico dei meri “chiamati”, che non hanno ancora assunto la qualità di eredi.

La Corte ha pertanto respinto l’appello del Comune, ribadendo l’opportunità per i Comuni di verificare, prima dell’emissione di nuovi atti nei confronti dei chiamati all’eredità, l’effettiva sussistenza di elementi che attestino l’accettazione dell’eredità, anche tacita, evitando di fondare la pretesa sulla sola qualità di erede non ancora formalizzata.