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IMU: immobili abusivamente occupati

La Corte Suprema di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza del 10 luglio 2025 n. 18940 ha affermato che, indipendentemente dalla nozione di possesso cui deve farsi riferimento in materia di IMU, è illogico sostenere che possa sussistere la capacità contributiva del proprietario di un immobile, dove quest’ultimo abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciare penalmente l’accaduto.

La controversia in esame nasce da una sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che accoglie l’appello dell’Ente impositore, riformulando quanto deciso dai giudici di prime cure che avevano accolto l’impugnazione da parte del contribuente contro un avviso di accertamento emesso per l’IMU relativa all’anno 2014.

I giudici avevano considerato che:

  • pur risultando pacifico in causa che il terreno di proprietà della XXX sia stato per lungo tempo occupato abusivamente da due confinanti (i quali avevano anche provveduto a recintarlo) e che solo a seguito di azione di revindica essa abbia potuto ottenere il rilascio – ad oggi eseguito solo in parte - deve infatti rimarcarsi l’irrilevanza di tale occupazione abusiva ai fini della relativa soggezione ad IMU”;
  • difatti, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, il presupposto della disponibilità materia del bene, così che “risultando pur sempre in capo alla XXX la titolarità del diritto di proprietà del terreno di XXX, essa deve pur sempre individuarsi come tenuta al pagamento dell’IMU”.

La ricorrente, impugnando la sentenza, evidenzia tra le sue motivazioni che con la sentenza n.60 del 18 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale l’art 9, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

In definitiva, secondo la parte ricorrente/contribuente, il giudice avrebbe dovuto escludere il perfezionamento del presupposto impositivo nei confronti della contribuente che aveva subito lo spoglio del bene ed era stata privata del potere sulla cosa, contrariamente esercitato dall’occupante nella sua pienezza.

La Cassazione ha ritenuto fondate le argomentazioni della contribuente, evidenziando che:

- L’art 1 comma 81 della Legge n. 197 del 2022 ha modificato l’art 1 comma 759 della legge n. 160 del 2019 concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, e dopo la lettera g) è stata aggiunta la lettera g-bis) che prevede: "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione".

Dunque, i giudici sostengono che sia irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un bene occupato abusivamente, il quale abbia sporto regolare denuncia all’autorità giudiziaria, sia chiamato ad adempiere al versamento IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale bene non costituisce, per il periodo in cui risulta occupato, un valido indice rilevatore di ricchezza per il proprietario privato del possesso.

Viene evidenziato, altresì, che una norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale., salvo che la stessa Corte non abbia indicato una diversa decorrenza degli effetti della sua pronuncia.

Nel caso specifico, per l'illegittimità costituzionale dell'art 9 comma 1 del Dlgs 23/2011 è lo stesso giudice che prevede la decorrenza dal 1 gennaio 2023, quale causale di esclusione del presupposto impositivo in ragione degli specifici presupposti delineati nella pronuncia di incostituzionalità (immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui gli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale).