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IMU: immobili assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali

Con Ordinanza n. 22327 del 29/06/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.

Il caso analizzato tratta un avviso di accertamento per omesso pagamento IMU per l’anno di imposta 2014.

Riprendendo quanto previsto dall’art 13, comma 10, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i giudici hanno evidenziato che il legislatore aveva previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli "sociali", che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge ( art. 13, comma 2, lett. b, dello stesso decreto legge).

Non è dunque applicabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’ art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (cfr. Cass. N. 20135/2019, Cass. N. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).

L’esenzione dal tributo è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008.

Facendo riferimento alla definizione di “alloggio sociale”, è da intendersi come l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall' insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Quindi, gli immobili che sono qualificabili come “alloggi sociali”, nei termini sopra precisati, godranno dell’esenzione IMU di cui al 2° comma, mentre gli altri edifici di edilizia residenziale pubblica non qualificabili come tali, beneficeranno della sola detrazione, a condizione di essere stati regolarmente assegnati.

SI evidenzia che la Corte, in questa occasione, si esprime anche in materia di “onere della prova” dei requisiti, sostenendo la tesi che tale adempimento spetti al contribuente che invoca l’esenzione, andando contro a quanto sostenuto dalla Corte di merito che, richiamando il principio della c.d. vicinanza della prova nonché quello di collaborazione e buona fede ex art. 10, comma 1, L. 212/2000, ha ritenuto che, anziché essere al contribuente gravata dall'onere suindicato, spetterebbe al Comune, in quanto incaricato della gestione dell'iter di assegnazione degli alloggi, a dover provare che gli stessi non rivestono le caratteristiche per essere ritenuti alloggi sociali.

La Corte Suprema, prevalentemente contraria a tale orientamento, ha evidenziato che l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.interm. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. rientrano in detta categoria (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).

I giudici hanno puntualizzato, dunque, che spetta al contribuente l’onere di provare che le unità abitative per le quali il soggetto passivo invoca l’esenzione di cui all’art.13 comma 2 cit. abbiano le caratteristiche di alloggi sociali alla stregua dei parametri normativi già citati.

Doveroso ricordare che con La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 tali articoli sono stati abrogati. Oggi, suddetta legge, recante la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 01/01/2020, stabilisce:

All’art 1 comma 741 lettera c) punto 3), che sono altresì considerate abitazioni principali, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 sono state definite le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il quale prevede tra l’altro che:

è definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato (art. 1, comma 2);

Perciò, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, occorre la puntuale dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal D.M. del 22 aprile 2008.

Al successivo comma 749 della stessa Legge si stabilisce che:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Importante ricordare che ogni agevolazione spetta previa presentazione della dichiarazione IMU, a pena di decadenza, come previsto dall’art. 2, comma 5-bis del decreto legge 102/2013, disposizione non abrogata espressamente dall’ art. 1, comma 769 della legge 160/2019.