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IMU impianti fotovoltaici: la variazione catastale non retroagisce se non è conseguenza di un errore originario

In tema di IMU/ICI sugli impianti fotovoltaici, l'immobile iscritto in catasto nella categoria D/1 non può beneficiare dell'esenzione prevista per i fabbricati rurali sulla base della sola successiva variazione di classamento in D/10 tramite procedura Docfa, laddove tale variazione consegua a mutamento dello stato o della destinazione del bene e non alla correzione di un errore originario di classamento; in tal caso la nuova rendita non esplica effetti retroattivi. Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza 23 maggio 2026, n. 15913, rigettando il ricorso proposto da una società agricola avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva confermato l'avviso di accertamento IMU 2012 relativo a un parco fotovoltaico iscritto in categoria catastale D/1. La società contribuente sosteneva che l'immobile dovesse considerarsi rurale già nell'anno d'imposta in questione, in virtù degli effetti retroattivi della variazione catastale presentata tramite Docfa nel 2013, con conseguente diritto all'esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.

La Corte ha ribadito che, in tema di tributi locali sugli immobili, la modifica della categoria e della rendita catastale retroagisce esclusivamente quando l'attribuzione consegue a errori originari di classamento, e non quando derivi da una modificazione dello stato o della destinazione del bene che imponga una nuova valutazione da parte dell'ufficio. Ai fini del trattamento esonerativo riservato ai fabbricati rurali, assume pertanto rilievo l'oggettiva classificazione catastale del bene, sicché l'iscrizione in una categoria diversa da quella rurale (A/6 o D/10) impone al contribuente, che intenda fruire dell'esenzione, di impugnare specificamente l'atto di classamento.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che nel 2012 l'immobile risultava iscritto in categoria D/1 e che solo con la Docfa presentata il 5 giugno 2013 ne è stata richiesta la variazione in D/10. Gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità, introdotti dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102/2013, presuppongono inoltre l'apposizione di una specifica annotazione in atti, nella specie mai effettuata, e la domanda di variazione catastale, se non presentata secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 7 del d.l. n. 70/2011, non produce effetti retroattivi quinquennali. Su tali basi la Corte ha confermato la debenza dell'imposta per l'annualità 2012.