IMU: la dichiarazione per beneficiare dell'esenzione dei "beni merce"
Con Ordinanza n. 10396 del 21/04/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che è un fattore indispensabile la presentazione della dichiarazione IMU per beneficiare dell’esenzione per i c.d. “immobili merce”. (questione già affrontata dalla Corte - Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806).
In materia di IMU, l’art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che i “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. «immobili merce»), fino al 31 dicembre 2021, sono soggetti all’aliquota di base pari allo 0,1%, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% per cento o diminuirla fino all'azzeramento, e, con decorrenza dall’1 gennaio 2022, sono esenti da imposizione”.
Inoltre, l’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che i soggetti passivi dell’IMU “devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”, e che tale dichiarazione “ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”.
La Corte ha affermato che la norma non specifica se la dichiarazione ai fini dell’IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come è stato, invece, previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (a tenore del quale: «Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma»).
Tuttavia, questa Corte ha recentemente chiarito che il summenzionato art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ha abrogato l’art. 2, comma 5-bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al che consegue che l'esenzione da IMU per i fabbricati-merce presuppone la necessaria presentazione della dichiarazione (Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2022, n. 5191).
I giudici della Suprema Corte hanno messo in evidenza che la disposizione normativa stabilisce chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806).
Pertanto, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32635; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020, n. 11337; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2021, n. 12852; Cass. Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1121; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2024, n. 15060), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell’esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce, quindi, di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e, altresì, di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire ex art. 13 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è a conoscenza sin dall’origine dell’edificazione dei fabbricati (Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806).