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IMU: l'albergo inattivo e da demolire resta soggetto ad imposta

Il soggetto passivo ICI (oggi IMU) proprietario di un albergo è tenuto a pagare l’imposta comunale anche nel caso di cessazione dell’attività, e l’immobile è destinato in futuro ad essere demolito.

Lo stabilisce la Cassazione con l’ordinanza n. 16684/2019 depositata in cancelleria il 21/06/2019.

I giudici di secondo grado avevano respinto il ricorso proposto dal Comune nei confronti di una srl, avverso la pronuncia della CTP che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente e applicato l’ICI su una residua superficie edificabile sul presupposto che dal 2008 l’immobile non era più in esercizio come albergo e doveva essere demolito.

Di qui il ricorso per Cassazione del Comune.

I Giudici di legittimità capovolgono l’esito della CTR riaffermando il principio più volte espresso secondo il quale "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art.1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell'immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile , e quindi della concreta misura dell'imposta, con la conseguenza che deve escludersi che un'area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione sia per ciò esente dall'imposta (cfr. Cass. 2392/2019)"

Si legge, inoltre, nell’ordinanza che "ai fini dell’imposta per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (…) l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (precisando che l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione e che in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto da l periodo precedente").

Pertanto dall’interpretazione letterale della norma sembra pacifico il fatto che l’iscrizione in catasto è presupposto sufficiente perché l’immobile sia soggetto ad imposizione fiscale ed inoltre gli immobili dichiarati inagibili od inabitabili non sono esenti dall’imposta comunale, per loro è prevista una riduzione della base imponibile del 50%