IMU: l'esenzione per gli impianti sportivi dell'ente non commerciale non è esclusa dall'assenza di ricavi in bilancio
Un Comune del Lazio notificava a un'associazione sportiva un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 relativo a un'area di proprietà dell'associazione destinata a impianti sportivi (campi da tennis, campo da calcio e strutture di supporto), qualificata dall'ente come area edificabile. L'associazione impugnava l'atto eccependo, tra l'altro, la spettanza dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 (richiamata ai fini IMU dal D.L. n. 201/2011) in quanto ente non commerciale che svolgeva da oltre settant'anni attività sportive dilettantistiche. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo insussistente il requisito oggettivo dell'esenzione sulla base dei ricavi pari a zero indicati nelle dichiarazioni dei redditi dell'associazione, da cui deduceva il mancato utilizzo dell'area.
Si ricorda che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 richiede la compresenza di un requisito soggettivo (la natura di ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR) e di un requisito oggettivo, costituito dall'effettivo utilizzo dell'immobile per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività meritevoli individuate dalla norma (tra cui quelle sportive).
Con sentenza n. 2520/2026, la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato in via prioritaria il motivo relativo all'esenzione. Ha ritenuto pacifico il requisito soggettivo, già riconosciuto in primo grado e non contestato dal Comune sulla base della documentazione statutaria e dell'atto di donazione dell'area. Quanto al requisito oggettivo, ha censurato la lettura dei primi giudici, chiarendo che l'assenza di ricavi nelle dichiarazioni dei redditi non dimostra il mancato utilizzo del bene, bensì, al contrario, è coerente con lo svolgimento dell'attività sportiva senza scopo di lucro: le risorse acquisite dall'associazione nell'anno d'imposta (quote associative e finanziamenti infruttiferi dei soci) costituiscono infatti proventi istituzionali e debiti verso i soci, non ricavi di natura commerciale, e la loro mancata esposizione come ricavi nel modello UNICO è dunque conforme, e non contraria, alla natura non commerciale dell'attività svolta.
Per gli uffici tributi comunali, la pronuncia offre un criterio di valutazione rilevante nell'istruttoria delle domande di esenzione IMU presentate da enti non commerciali e associazioni sportive dilettantistiche: l'assenza di ricavi commerciali nel bilancio o nella dichiarazione fiscale non è, di per sé, indice del mancato utilizzo del bene ai fini dell'attività agevolata, ma va letta unitamente alla documentazione statutaria, assembleare e contabile prodotta dal contribuente, potendo anzi corroborare la natura non lucrativa dell'attività svolta.