IMU: l'esenzione per ruralità segue l'annotazione catastale, non la mera categoria attribuita
Un Ente ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente annullato un avviso di accertamento IMU 2017 nei confronti di una società, relativamente a diversi immobili (accatastati nelle categorie A4, D1 e A7) per i quali la contribuente rivendicava l'esenzione in ragione della loro accertata ruralità, quale risultante da apposita annotazione dell'Agenzia del Territorio.
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, con sentenza n. 2493/2026, ha ribadito il consolidato orientamento della Cassazione (a partire da Cass., SS.UU., 21 agosto 2009, n. 18565) secondo cui l'esenzione prevista per i fabbricati rurali strumentali dall'art. 13, comma 8, del d.l. 201/2011, in relazione all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 557/1993, si correla al dato catastale: se l'immobile risulta iscritto con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) o con apposita annotazione di ruralità, l'esenzione opera automaticamente; qualora l'ente locale intenda disconoscerla, ha l'onere di impugnare autonomamente il classamento o l'annotazione, restando altrimenti il fabbricato esente.
Applicando tale principio al caso concreto, il Collegio ha rilevato che, per la maggior parte degli immobili in contestazione, destinati ad abitazione di dipendenti e soci imprenditori agricoli professionali nonché a uffici, risultava intervenuta l'annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, mai impugnata dal Comune, il quale non aveva peraltro contestato né tale annotazione né la qualifica di imprenditore agricolo professionale della contribuente. Per un solo immobile, privo di annotazione, l'esenzione è stata invece esclusa, confermando sul punto l'accertamento comunale. L'appello del Comune è stato per il resto integralmente respinto.