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Versamento di tasse e tributi nei casi di sequestro e confisca

Come stabilito dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” all’art. 51 comma 3-bis, come modificato dall’art 32 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 stabilisce, a decorrere dal 01 gennaio 2014, che:

«3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva”.

Dunque, se inizialmente (D.lgs. 159/2011) il legislatore aveva previsto una esenzione per tali casistiche, dal 01/01/2014 ha stabilito che deve trattarsi di una “sospensione” del pagamento dei crediti tributari maturati durante la vigenza dei procedimenti di sequestro e confisca.

La sospensione si protrae fino a quando non vi è un provvedimento o di revoca della confisca o di conferma.

Nel caso di revoca del provvedimento di confisca e i beni vengono restituiti al soggetto titolare dei beni e quest’ultimo avrà l’obbligo di pagare i tributi (anche locali) maturati durante tutto il periodo di amministrazione giudiziaria.
In caso contrario, invece, di conferma del provvedimento di confisca, la titolarità dei beni viene attribuita allo Stato come disposto dall’art 45 al comma 1 dello stesso decreto legislativo:

“1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata”.