IMU non dovuta se il terreno non è nella disponibilità del proprietario per motivi esulanti dalla sua volontà
Un’area classificata come edificabile, ma sottratta alla disponibilità materiale e giuridica del proprietario a seguito di sequestri e vincoli autoritativi, non costituisce base imponibile ai fini IMU e non è, dunque, tassabile. Così i giudici marchigiani, nella sentenza n. 168/2026, hanno accolto il ricorso di un’impresa di costruzioni, annullando diversi accertamenti IMU/TASI emessi per omesso o insufficiente pagamento.
La contestazione verteva su un terreno, di proprietà della società ricorrente, classificato come edificabile dallo strumento urbanistico comunale, che nel corso dei lavori di fondazione aveva rivelato consistenti fonti di inquinamento sotterranee, al punto da essere oggetto di provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. Effettuate le dovute perizie, il Comune provvedeva ad avviare i lavori di bonifica del sito che si protraevano per diverso tempo. Il proprietario perdeva quindi la disponibilità tanto materiale quanto giuridica del bene, nonostante il rinnovo delle convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune.
La Corte ha richiamato la normativa (art. 2, lett. b) e art. 5, c. 5 del d.lgs. n. 504/1992) in forza della quale un’area è edificabile se qualificata come tale dagli strumenti urbanistici in vigore e la sua base imponibile ai fini IMU è determinata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
La società però non contestava l’astratta edificabilità dell’area, ma la sua concreta ed effettiva utilizzabilità edificatoria. La Corte ha ricostruito la perdurante soggezione ai lavori di bonifica del sito, tali da pregiudicare la disponibilità e il godimento del bene nel tempo, e ha richiamato l’interpretazione della Corte Costituzionale in tema di effettiva capacità contributiva (art. 53 Cost.). Nella situazione controversa, l’impresa non era nelle condizioni di trarre alcuna utilità economica dal terreno, ancorché edificabile.
La Corte tributaria ha quindi concluso per l’insussistenza di capacità contributiva in capo alla società ricorrente per le aree considerate, che non potevano essere destinatarie di accertamenti tributari da parte del Comune.