IMU: notificazione avviso di accertamento
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
Questi sono i chiarimenti esposti nell’Ordinanza n. 21789 del 29/07/2025 da parte della Corte di Cassazione.
La controversia in esame nasce dalla contribuente che contesta la corretta notificazione dell’avviso di accertamento, da parte del concessionario per la riscossione per il recupero dell’IMU dovuta dal predetto contribuente al Comune, per l’anno di imposta 2013.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado aveva accolto quanto affermato dalla contribuente.
Il Concessionario ha impugnato la sentenza e la Corte di Giustizia tributaria, nel secondo grado di giudizio, ha accolto il gravame, affermando che, trattandosi di notificazione di atti tributari effettuata con procedura semplificata a mezzo posta presso l’indirizzo del contribuente di plico non ritirato e perfezionatasi per compiuta giacenza, non era necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, dovendosi applicare le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quella dettata dalle disposizioni della l. n. 890/82, che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intendeva eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale e che la concessionaria aveva fornito la prova documentale di aver notificato correttamente -con le modalità sopra indicate- al contribuente l’avviso di accertamento prodromico, che poteva essere impugnato nei termini di legge avanti all’autorità giudiziaria competente.
La ricorrente impugna tale sentenza, ritenendola nulla e per aver erroneamente, a suo dire, la CGT di secondo grado affermato che alla procedura di notificazione di un atto impositivo da parte di un’amministrazione pubblica mediante l’impiego diretto del servizio postale si applicherebbero le disposizioni concernenti il servizio postale e non quelle di cui alla l. 890/1982, cosicché, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si intenderebbe perfezionata per compiuta giacenza – e, nello specifico, decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale – senza che sia necessario l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (la “CAD”).
I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso della contribuente condannandola alle spese.
Inoltre, nell’esporre le loro decisioni, hanno affermato che non trova applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo di servizio postale, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».