← Indietro

IMU: coadiuvante di coltivatore diretto

Con Ordinanza n. 14920 del 04/06/2025, la Corte di Cassazione, condividendo l’orientamento da ultimo espresso con la sentenza n. 13131 del 2023, confermata con le ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024, ha ribadito che in tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 introdotte dall'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente in riferimento all'art. 1, comma 705, della l. n. 145 del 2018, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

La controversia in esame riguarda il ricorso proposto da un contribuente avverso avvisi accertamento per IMU 2013—2017 emessi dall’Ente impositore. Nello specifico, il soggetto passivo IMU denunciava che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado:

- ha erroneamente ritenuto, ai fini della sussistenza delle agevolazioni fiscali IMU, che fosse necessario il requisito della prevalenza e/o esclusività del reddito da agricoltura rispetto ad altri eventuali redditi.

- ha ritenuto insussistente il diritto del ricorrente alla richiesta esenzione IMU sull'assunto che egli non risultava titolare di reddito agrario, bensì solo di redditi dominicali e da partecipazione societaria, escludendo che la sua fonte prevalente di reddito derivasse dall’attività agricola e che non fosse stato dimostrato l’effettivo svolgimento dell’attività di coadiuvante.

- ha omesso di applicare l’art. 78—bis comma 3 del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n 126/2020, che aveva esteso le agevolazioni IMU di cui all'art. 13 comma 8 bis D.L. 201/2011, quale norma di interpretazione autentica, quindi con effetto retroattivo, che prevede che il familiare coadiuvante del coltivatore diretto, appartenente al medesimo nucleo familiare, iscritto alla previdenza agricola quale coltivatore diretto, che partecipa attivamente all’impresa, benefici della disciplina fiscale propria del titolare dell’impresa agricola.

In questa occasione, invece, il Collegio afferma che sul piano sostanziale, quanto alla violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., è sufficiente osservare che la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratio dell’agevolazione, volta al sostegno ed all’implementazione dell’attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone.

Quanto alla retroattività, la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative (circolare MED n. 3/DF del 18 maggio 2012; nota prot. 20535/2016 del 23 maggio 2016 del Dipartimento delle Finanze), costituiscono indici sufficienti della autenticità dell’intervento interpretativo del legislatore limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto.

Giova ricordare che il carattere interpretativo delle disposizioni comporta che le stesse si saldano con le precedenti e, intervenendo sul loro significato normativo, ne lasciano intatto il dato testuale, imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (cfr. tra le molte, Corte cost. n. 425 del 2000; n. 397 del 1994), ed, in sostanza, la norma sopravvenuta non ha fatto venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (cfr. Corte cost. n. 311 del 1995; n. 94 del 1995; n. 397 del 1994).

I giudici hanno ricordato che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore» (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 274 del 2015; n. 227 del 2014, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).

Per la Suprema Corte è evidente che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si è conformata ai principi di diritto dianzi illustrati laddove ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste agevolazioni IMU ritenendo che il ricorrente, pur se iscritto all'INPS in qualità di coadiuvante coltivatore diretto, non partecipava attivamente all’impresa agricola.

Ha accolto il ricorso del contribuente, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, poiché è riconosciuta l’iscrizione previdenziale del ricorrente come coadiuvante di coltivatore diretto.