IMU: riduzione per inagibilità
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8280 del 29/03/2025, al fine di delineare il suo indirizzo nel caso analizzato concernente il mancato riconoscimento della riduzione IMU prevista per immobili inagibili, ha ripreso quanto previsto dall'art 13, comma 3, lett. b,) d.lgs. n. 201/2011 (sostanzialmente coincidente con l’art. 8 d.lgs. n. 504/1992 in tema di ICI), il quale prevede la riduzione dell'imposta del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»
Secondo i giudici, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), la predetta riduzione dell’imposta va riconosciuta anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità sia perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della medesima legge) (con riguardo all’ICI: Cass. n. 23531/2008; Cass. n. 12015/2015, Cass. nn. 18453/2016 e 18455/2016; Cass. n. 10314/2020; Cass. n. 28251/2020; Cass. 19665/2023 – con riguardo all’IMU: Cass. n. 29901/2020; Cass. n. 8592/2021; Cass. n. 1263/2021; Cass. n. 10724/2021; Cass. n. 35474/2021; Cass. n. 1016/2023; Cass. n. 6270/2023; Cass. n. 12226/2023; Cass. n. 23946/2024; Cass. n. 24066/2024).
I giudici fanno emergere anche un dato importante, ovvero che ciò che conta è che la “conoscenza dello stato dei luoghi” da parte del Comune può derivare, anche, da dati reperiti a seguito di attività extratributarie. Ad esempio, nel caso qui analizzato, la conoscenza delle condizioni di inagibilità del bene era derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, come nei casi – ovviamente senza pretesa di esaustività - di revoca da parte del comune della licenza per l’esercizio dell’attività del contribuente a seguito dell’accertata inagibilità del bene (v. Cass. n. 23531/2008), di dichiarazione di inagibilità adottata dallo stesso comune, di mancata concessione del permesso edificatorio stante le condizioni di inagibilità del cespite (v. Cass. nn. 18453/2016; Cass. n. 18455/2016), di annullamento di precedenti avvisi proprio per la condizione di inagibilità del bene (v. Cass. n. 8532/2021 e Cass. n. 1263/2021).
Quindi, si configura il carattere qualificato della conoscenza, caratterizzata cioè dalla considerazione da parte dell’ente, nell’ambito della propria attività istituzionale (come detto non necessariamente a fini tributari), dell’oggettiva situazione fattuale di inagibilità e/o inabitabilità in cui trovasi il bene o dall’adozione di iniziative amministrative che detta conoscenza presuppongono ragionevolmente ed in termini non controvertibili.
Si conclude, dunque, con il seguente principio di diritto:
«in tema di IMU, la riduzione d’imposta prevista dall’art. 13, comma 3, lett. b,) d.lgs. n. 201/2011 (sostanzialmente coincidente con l’art. 8 d.lgs. n. 504/1992 in tema di ICI) va riconosciuta anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità del bene sia noto al Comune, nel senso di una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di imposta; la prova di tale conoscenza da parte dell’ente impositore è a carico del contribuente che invoca il beneficio».