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IMU: Soggettività passiva e le risultanze catastali

La mera intestazione catastale non è di per sé sufficiente a giustificare la soggezione a imposta, benché faccia sorgere una presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze (Cass. 14420/2010), ponendo a carico della contribuente l'onere di fornire la prova contraria;

È quanto affermato nella Sentenza n. 10476 del 21/04/2026 dalla Suprema Corte di Cassazione.

I giudici hanno ricordato che, una volta rilevata dalle risultanze catastali la titolarità dell'immobile in capo ad un soggetto, il Comune può legittimamente chiedere a questi il pagamento dell'imposta, ove il contribuente non vinca il valore indiziario dei dati contenuti nei registri catastali, dando adeguata dimostrazione di quanto diversamente sostenuto al riguardo;

La controversia in esame riguardava quattro avvisi d’accertamento relativi all’IMU per gli anni di imposta dal 2016 al 2019, emessi dall’Ente nei confronti di una contribuente che risultava essere proprietaria dei cespiti oggetto di accertamento, ma che ne disconosceva la titolarità.

Il Comune ha operato correttamente nel pieno rispetto dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 504/92, secondo il quale gli Uffici tributari devono procedere alla liquidazione dell'imposta relativa ai fabbricati iscritti in catasto sulla base delle rendite catastali in atti al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

Dunque, qualora si dovesse rilevare, come in questo caso specifico e come sostenuto dalla contribuente, una erroneità della consistenza dei cespiti accertati, l'errata rappresentazione della realtà non può essere imputabile all’Ente, in quanto quest’ultimo è del tutto estraneo. L’eventuale aggiornamento catastale è imputabile solo al soggetto passivo, in mancanza del quale ha fatto bene il Comune a computare l’imposta assumendo a base del calcolo i dati catastali forniti dall'Agenzia del Territorio;

Gli ermellini hanno ribadito il principio più volte affermato in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) secondo cui la proprietà o altro diritto reale sull'immobile, che rappresentano, ex art. 3 del d.lgs n. 504 del 1992 il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche in base alle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5316; Cass., 24 maggio 2017, n. 13061; Cass., 15 giugno 2010, n. 14420). Pur trattandosi di principio adottato in tema di ICI, a consustanziale identità di tratti regolativi dell’IMU si rende senz’altro applicabile il medesimo principio di diritto.