IMU sui fondi immobiliari: a pagare è sempre la SGR, anche se non è più in carica
Con l’ordinanza n. 17907 del 4 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che la società di gestione del risparmio (SGR) è soggetto passivo IMU per gli immobili compresi nel patrimonio del fondo da essa gestito, anche nell’ipotesi in cui sia successivamente sostituita da altro gestore o il fondo sia posto in liquidazione.
Una società di gestione aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo a immobili facenti capo a un fondo immobiliare chiuso da essa amministrato, sostenendo l’insussistenza del presupposto soggettivo dell’imposta. A suo dire, la SGR svolgerebbe una mera attività gestoria vincolata, priva del potere di godere e disporre dei beni che connota il diritto di proprietà, con la conseguenza che l’obbligazione tributaria andrebbe imputata al fondo o, in alternativa, ai quotisti.
La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il fondo comune di investimento è privo di autonoma soggettività giuridica, mancando di una struttura organizzativa minima, anche di rilevanza esterna, idonea a renderlo centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici. Il patrimonio del fondo, sebbene “separato” da quello della società di gestione ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico della Finanza, resta riconducibile alla titolarità della SGR, che ne è intestataria catastale: si configura così una proprietà “ad utilizzo limitato” con effetti reali, sufficiente a fondare la soggettività passiva tributaria.
La Cassazione ha inoltre escluso che la distinta disciplina IVA, la quale non ammette la responsabilità diretta della SGR per i debiti del fondo estinto, possa incidere sulla soggettività passiva IMU, trattandosi di presupposti impositivi del tutto eterogenei: per l’IVA rileva la cessione di beni o la prestazione di servizi, per l’IMU la titolarità del diritto reale e il correlato possesso. Il soggetto tenuto al pagamento resta dunque la SGR che gestiva il fondo nell’anno d’imposta accertato, restando irrilevanti i successivi avvicendamenti nella gestione o la liquidazione del fondo, con salvezza del diritto di rivalsa della società sul patrimonio gestito.