IMU: terreni agricoli, pensionato e coltivatore diretto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione 1, con Sentenza n. 405 del 24/04/2026, ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.”.
La controversia in esame ha come oggetto l’avviso di accertamento IMU 2018, emesso dall’Ente impositore relativamente a dei terreni agricoli. La motivazione riportata nell’atto verte sulla circostanza che i terreni oggetto di accertamento sono inseriti nel PRG del Comune come aree residenziali di nuovo impianto ed in ragione di ciò, l’IMU versata, sul presupposto della destinazione agricola dei terreni, è largamente insufficiente.
Nel primo grado di giudizio, la contribuente, per proprio conto ed in qualità di erede della sorella, contesta e ritiene di avere diritto all’esenzione, sostenendo di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi come stabiliti dall’art.2 co. 1 lett. b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali insiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali”.
Ella dichiara, inoltre, di essere una coltivatrice diretta, regolarmente iscritta alla previdenza agricola e che conduce personalmente i terreni. Oltretutto, sostiene che non può essere un ostacolo il riconoscimento dei benefici richiesti, la circostanza che Ella è titolare di pensione, in quanto la stessa non ha cessato il lavoro agricolo e non è stata cancellata dall’istituto di previdenza. Evidenzia, anche, che non può essere di ostacolo il fatto che riceva i proventi necessari al proprio sostentamento non solo dal lavoro agricolo ma anche dei redditi pensionistici.
Nell’esame della documentazione in valutazione ai primi giudici, è emerso anche che Ella percepisse un trattamento pensionistico quale coltivatrice diretta in forza di contributi previdenziali versati a quel fondo fin dagli anni '70 e che l’inquadramento della ricorrente nella categoria dei coltivatori diretti discenda dalla persistente regolare iscrizione alla previdenza agricola e il mantenimento di una partita Iva attiva nel settore agricolo, comportante la assolvimento degli obblighi di tipo dichiarativo.
IL Comune, dal canto suo, eccepisce che la ricorrente, pur nel possesso dei requisiti formali, non ha dimostrato l'esercizio concreto e costante dell’attività agricola in via esclusiva, nonché la conduzione diretta dei terreni, elementi indispensabili per poter beneficiare della normativa di favore. L'esercizio concreto costante avrebbe dovuto essere dimostrato attraverso la produzione di fatture di acquisto e di vendita inerenti all'attività agricola esercitata, ma la ricorrente non è stata in grado di produrre tale documentazione. Poiché incombe sul soggetto che richiede benefici l’onere di provare la sua assistenza dei requisiti.
Contrariamente, i giudici di prime cure sostengono che niente fa dubitare che la ricorrente provvede direttamente alla coltivazione del fondo di cui è proprietaria anche eventualmente avvalendosi di manodopera subordinata. Si ritiene quindi che nulla osti all'applicazione della norma all'art. 13 comma 2, DI 201/11 Convertito in legge 214/2011 e S.m.i, che richiama l'articolo 2, comma 1, lett. B del decreto legislativo numero 504/1992 e pertanto non devono essere ritenuti terreni non fabbricabili i terreni in oggetto perché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ciò nonostante, il loro inserimento nel PRG come area residenziale di nuovo impianto. Per questo l'avviso di accertamento deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
I giudici hanno, dunque, portato in evidenza che il contribuente ha dimostrato con specifica documentazione l’attività agricola svolta direttamente sui suoi terreni. Non solo, ma da tale documentazione risulta che venda i prodotti dell’orto e del frutteto in modo diretto nei mercati come dichiarato al comune con apposita Scia (cosa che dovrebbe risultare al comune), e che coltivi a mais una parte di essi tramite terzisti come da fatture presentate.
Nel secondo grado di giudizio, la Corte di giustizia tributaria, confermando la sentenza di primo grado, afferma che dal punto di vista soggettivo la contribuente è pensionata e nel frattempo regolarmente iscritta alla previdenza agricola dell’Inps. A questo proposito la sentenza della Cassazione del 15/5/2023 n. 13306 stabilisce che per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’articolo 78-bis, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione nella previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali, anche locali.
(…) Nel nostro caso risultando incontroversa l’iscrizione previdenziale del ricorrente come coltivatore diretto che il Comune peraltro non poteva contestare non essendo tale facoltà nelle sue prerogative, risulta quindi presente il requisito richiamato dalla norma per usufruire delle agevolazioni fiscali locali in tema di Imu.
Dal punto di vista oggettivo i terreni, se pur dichiarati edificabili dal comune, devono essere considerati non fabbricabili ai fini imu come stabilisce l’art. 2 comma 1 lett. b) del d. leg. 504/92 : “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”.
La CGT Piemonte rigetta l’appello, ricordando che l’onere probatorio resta in capo all’Ente e che Esso avrebbe dovuto dimostrare le prove della propria richiesta.