IMU: valore imponibile delle aree urbane
Nella Sentenza n. 10474 del 21/04/2026, la Corte di Cassazione ha ricordato che le aree urbane il cui classamento catastale esclude l’attribuzione di una rendita, a norma dell'art. 3, comma 2, lett. d), del d.m. n. 28 del 1998:
- non possono essere equiparate ai "fabbricati", a causa della carenza di un'edificazione in senso tecnico, nel senso della realizzazione di costruzioni coperte su uno o più livelli;
- né ai "terreni agricoli", a causa dell'alterazione subita dallo stato naturale del suolo per effetto delle opere ascrivibili all'intervento antropico
Esse, dunque, devono essere considerate alla stregua di "aree fabbricabili" nell'accezione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 (come richiamato dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011).
Conseguentemente, per le “aree fabbricabile” l'imposta deve essere liquidata sulla base del "valore venale in comune commercio", tenendo conto dell'edificabilità desumibile dalle previsioni della pianificazione urbanistica.