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In capo al Comune la qualificazione della fattispecie di spesa "non di rappresentanza"

Con delibera n. 73 del 19 settembre 2019 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte ha ribadito i limiti già previsti con delibera 50/2011 dalle Sezioni Riunite in merito alle spese di rappresentanza.
Posto che le uniche forme di pubblicità escluse da tale limite (non oltre il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009) sono quelle previste dalla legge come obbligatorie, qualunque altra forma di comunicazione esterna finanziata o, come nel caso trattato, co-finanziata dal Comune deve essere compresa. Resta in capo all'Ente la responsabilità di definire fattispecie di spesa eventualmente non comprese in tale limite giustificandone legittimità e congruità con il quadro normativo vigente