In caso di cessazione di dirigenti, la riduzione del tetto al salario accessorio è al netto degli incarichi ad interim
La Corte dei Conti Marche, con delibera n. 117/2026, ha affrontato il seguente quesito in tema di limite al salario accessorio di cui art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017. In particolare, il Comune istante ha chiesto se la quota parte delle risorse del fondo dei dirigenti destinata a compensare, a titolo di retribuzione di risultato, gli incarichi ad interim su posizioni dirigenziali vacanti possa essere considerata in deroga al tetto sul trattamento economico accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, così come era stato ritenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011, quando era vigente l’articolo 9, comma 2 bis, primo periodo, del D.L. 78/2010.
Il Collegio il Collegio ritiene che al quesito interpretativo posto dall’Ente debba rispondersi nel senso che, nel caso di cessazione dal servizio di dipendenti con incarichi dirigenziali, la riduzione del tetto di spesa di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, da effettuarsi in forza del meccanismo di cui all’art. 33, co. 2, ultimo periodo d.l. 34/2019, vada operata al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi ad interim conferiti per la copertura degli uffici temporaneamente privi di titolare, in continuità con quanto ritenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 in relazione al previgente tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 2 bis, primo periodo, del D.L. 78/2010.
Con la precisazione che - al fine di assicurare la sostanziale neutralità di tale operazione, avente il solo scopo di modulare il tetto di spesa nella gestione di una fase, temporanea, di scopertura di posizioni dirigenziali - al momento della successiva copertura della posizione dirigenziale vacante l’adeguamento in aumento del tetto di spesa, sempre ai sensi dell’art. 33, co. 2, ult. periodo d.l. 34/2019, andrà effettuato tenendo conto della minor riduzione operata in precedenza per la quota destinata alla remunerazione degli incarichi ad interim e, dunque, anche in tal caso al netto della stessa.