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In esercizio provvisorio non occorre mandare al tesoriere i residui presunti

Il paragrafo 8.9 Al. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi prevede che in caso di esercizio provvisorio all’inizio dell’anno l’ente trasmetta al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio. In particolare:

8.9 “In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell’anno precedente”.


Tuttavia, tale disposizione è stata abrogata dall’art. 52 comma 1 DL 104/2020 convertito in Legge n. 126/2020. In particolare:

L’art. 52 comma 1 del DL 104/2020, convertito in Legge 126/2020 ha disposto:

1.Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.

I commi 4 e 6 art. 163 TUEL disponevano quanto segue:

4.All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

6.I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

Il comma 9 bis art. 175 TUEL disponeva:

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.


Ne consegue che, in caso di esercizio provvisorio, l’ente locale non debba più trasmettere al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio.

Occorrerà adeguare il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi.