← Indietro

Non oltre il 20 gennaio l'approvazione del PEG 2026-2028

L’art. 169 del TUEL dispone che la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il PEG è facoltativo, ma non lo è il processo di delega da Giunta a responsabili di servizi, che in assenza di una formale attribuzione di compiti con un documento (semplificato) simile al PEG quali il Piano Risorse Obiettivi, non possono impegnare nuove spese.

Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del Dlgs 15072009, sono unificati organicamente nel PEG.

Per gli enti locali che intendono avvalersi della proroga al 28 febbraio 2026 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, il PEG sarà deliberato in Giunta (o con atto del Sindaco metropolitano o del Presidente per Città metropolitane e Province) nei 20 giorni successi l'approvazione del bilancio stesso.