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Incarichi conferiti a soggetti in quiescenza gratuiti anche nelle fondazioni pubbliche

Come noto, l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, nella sua attuale formulazione - frutto, tra l’altro, delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 90/2014, conv. dalla legge n. 114/2014 - vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti e società controllati.