Incarichi individuali solo se autonomi e specialistici. Serve la laurea
La Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 63/2026 si è soffermato sul profilo del collaboratore autonomo, in sede di revisione di regolamento di ente strumentale regionale.
La Sezione evidenzia innanzitutto che per incarichi individuali si intendono:
a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’albo;
b) gli incarichi di consulenza conferiti a professionisti non iscritti in albi, per i quali l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale il professionista dichiari il possesso di partita IVA;
c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l’occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d’opera;
d) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno per oggetto prestazioni di opera intellettuale svolte da persone fisiche che non sono liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un complesso unitario e continuativo, senza impiego di mezzi e organizzati e con compenso periodico prestabilito.”
Allo stesso modo l’art. 4 del regolamento, rubricato “PUBBLICITA’, ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI “, dopo aver previsto la pubblicazione degli avvisi di conferimento degli incarichi sul sito web dell’ente, al comma 2, fra le tipologie di incarichi che gli avvisi devono riportare indica, fra gli altri, anche “l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa”.
Le disposizioni regolamentari in questione (leggasi nel regolamento esaminato) si pongono pertanto in contrasto con l’art. 7 comma 5 bis D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 5 comma 1 D.lgs 25 maggio 2017 n.75, a tenore del quale, lo si ribadisce, “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.”
La norma in esame appare ispirata, in via prevalente, dall’intento di introdurre un divieto di carattere generale a qualsiasi tipologia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.), configurandosi quale intervento normativo di rilevante incidenza sull’assetto dei rapporti di lavoro parasubordinato nel settore pubblico. Tale scelta del legislatore si inserisce, infatti, nell’ambito di un più ampio e articolato disegno riformatore volto al superamento di fenomeni di precarizzazione prolungata del lavoro pubblico che nel tempo hanno inciso negativamente sui principi di buon andamento, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa.
L’eliminazione di una simile tipologia di fattispecie contrattuale risponde, pertanto, alla finalità di ricondurre l’organizzazione del lavoro alle ordinarie tipologie di impiego previste dall’ordinamento, favorendo la stabilità dei rapporti di lavoro e una più corretta programmazione delle risorse umane,
Sotto il profilo finanziario, l’intervento normativo assume rilievo anche in relazione ai principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità della spesa pubblica di cui all’art. 81 Costituzione, in quanto mira a favorire una più consapevole e responsabile pianificazione del fabbisogno di personale, riducendo il ricorso a soluzioni gestionali frammentarie e potenzialmente foriere di oneri non adeguatamente programmati. In tale ottica, la disposizione in esame si configura quale strumento di razionalizzazione complessiva dell’organizzazione amministrativa, funzionale a una gestione efficiente, efficace ed economicamente sostenibile dell’azione amministrativa.
Va inoltre ricordato che in sede centrale la Corte dei Conti ha avuto modo di evidenziare come il divieto in questione si debba ritenere applicabile soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1 luglio 2019 (termine più volte posticipato e, da ultimo come sopra ricordato, ad opera dell’art.1 co. 1131 lett. f) della L. n. 145/2018), ma non già ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, producono effetti anche in periodo successivo alla predetta data (cfr. C. conti, sez. centr. contr. legittimità, 23 dicembre 2015 n.30). Il quadro normativo risulta infine completato da una disciplina di tipo sanzionatorio allorchè venga violato il divieto normativo. Sul punto il legislatore ha infatti sancito la nullità del contratto e la responsabilità erariale a carico di chi si sia reso responsabile della stipula dello stesso, statuendo altresì la responsabilità di cui all'art. 21 decreto legislativo n. 165/2001 per i dirigenti che abbiano violato il precetto legislativo e il divieto di erogazione della retribuzione risultato.
Alla luce di quanto esposto, la Sezione raccomanda pertanto all’Ente di procedere tempestivamente alla modifica delle disposizioni regolamentari sopra evidenziate, al fine di garantirne l’allineamento al vigente quadro normativo e di prevenire possibili profili di illegittimità, responsabilità erariale e dirigenziale, nonché criticità organizzative e finanziarie per l’ente.
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE ANCHE UNIVERSITARIA DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI.
L’alllegato II (Allegato II) al regolamento, nel descrivere i requisiti per l’iscrizione all’Albo ed in particolare i requisiti minimi per il riconoscimento del livello di “expertise”, ha ritenuto sufficiente indicare nel "Terzo Livello: Junior" il solo "possesso almeno del diploma di Scuola Secondaria".
Tale previsione contrasta con l'art. 7, comma 6, lett. a) del TUPI, che subordina il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza al possesso di una comprovata e particolare specializzazione anche universitaria. Nel vigente quadro normativo il legislatore ha infatti introdotto il requisito della comprovata specializzazione quale elemento essenziale ai fini della legittimità del ricorso a prestazioni di lavoro autonomo. La previsione del requisito, inizialmente non contemplata in via espressa, ha avuto l’effetto di rafforzare il sistema delle garanzie, orientando l’azione amministrativa verso il conferimento di incarichi esclusivamente finalizzati all’acquisizione di prestazioni di elevato contenuto professionale e specialistico, non reperibili all’interno dell’organizzazione dell’ente. Tale elemento, peraltro, non assume carattere assoluto, in quanto il legislatore ha individuato specifiche ipotesi derogatorie nelle quali la stipulazione dei contratti di collaborazione può prescindere dal possesso del titolo universitario.
In particolare, la normativa consente di derogare al requisito della specializzazione universitaria nei casi in cui l’incarico sia conferito a “professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276”. Tali fattispecie, tuttavia, restano subordinate alla condizione che l’affidamento non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nonché alla necessità di accertare in concreto la maturata esperienza professionale nel settore di riferimento.
Su quest’ultimo profilo la giurisprudenza contabile non ha mancato di rimarcare come il requisito della “comprovata specializzazione” imponga all’amministrazione un rigoroso accertamento in concreto, da effettuarsi mediante l’analisi del percorso lavorativo e della documentazione prodotta, con particolare riferimento ai curriculum professionali prodotti degli interessati. Ne consegue che il mero possesso formale di titoli di studio non è di per sé sufficiente, né sempre necessario, a dimostrare l’effettiva acquisizione delle capacità professionali richieste, dovendosi invece valutare l’esperienza maturata, la coerenza del percorso professionale e l’effettiva idoneità del soggetto a soddisfare le specifiche esigenze dell’amministrazione. La specializzazione richiesta deve essere intesa come il possesso di conoscenze altamente qualificate e specifiche, equiparabili, sotto il profilo contenutistico e professionale, a quelle conseguibili attraverso un percorso formativo universitario, purché strettamente coerenti con l’oggetto dell’incarico da conferire (cfr. (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia delib.ni n. 123/2012; n. 37/2009 e n. 28/2008).
Ciò evidenziato la Sezione non può che constatare l’impossibilità di accertare in concreto il requisito della comprovata specializzazione in capo a soggetti muniti del solo diploma di scuola secondaria di II Grado, raccomandando per tale ragione all’ente di procedere alla revisione dei requisiti minimi di accesso mediante l’eliminazione del “terzo livello: junior”, al fine di assicurare la conformità della disciplina regolamentare al vigente quadro normativo e ai principi di legittimità dell’azione amministrativa.