Incarichi legali vanno previsti nel DUP
La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 144/2018, ha censurato il mancato inserimento degli incarichi di patrocinio legale nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione. La Sezione rileva che “L’Ente non ha inserito nel DUP o in altro atto di programmazione gli incarichi di patrocinio che prevedibilmente sarebbero stati conferiti nell’anno di riferimento, specificandone tipologie e costi; infatti, si è limitato a prevedere, nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, tra gli incarichi che prevedeva di affidare nell’anno la voce, generica, “Incarichi per supporto/difese legali”.
L’inclusione delle summenzionate previsioni in un atto di programmazione, pur non rientrando nel contenuto necessario del DUP, come puntualizzato dal d.lgs n. 118/2011, allegato n. 4/1, risponde ad un criterio di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche, anche in funzione di una stima appropriata delle coperture finanziarie.
Sempre in merito agli incarichi legali, la Sezione rileva che l’ente esaminato “non ha regolamentato in alcun modo l’affidamento di patrocini legali all’esterno: una normativa finalizzata a disciplinare la materia è funzionale a un corretto agire amministrativo da porsi anche a presidio di un attento impiego delle risorse pubbliche”. Inoltre, l’ente non ha dato pubblicità circa la propria intenzione di affidare all’esterno gli incarichi di patrocinio legale analizzati. In proposito, la Sezione “ritiene necessario evidenziare che l’espletamento di una procedura comparativa per l’assegnazione di incarichi esterni implica che l’avviso per la partecipazione sia adeguatamente pubblicizzato, prima del decorso del termine stabilito per la presentazione delle domande, per un congruo periodo di tempo, sul sito web istituzionale dell’ente (art. 54, codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69); tale periodo, secondo i precedenti di questa Sezione relativi, in generale, all’affidamento di incarichi professionali esterni, non dovrebbe avere durata inferiore a 15 giorni (ex multis, deliberazione n. 81/2016/REG, di questa Sezione). L’affidamento diretto di un incarico di patrocinio legale al di fuori di una procedura comparativa si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza. Nello specifico, gli affidamenti sottoposti a controllo sono stati sì preceduti da un previo sondaggio tra legali interpellati e invitati a presentare preventivi (e in un caso un’offerta tecnica), tuttavia, la scelta dei soggetti da invitare con ogni evidenza non si è rivelata oculata, giacché in un caso sono pervenute solo due manifestazioni d’interesse, di cui in una la professionista interpellata ha evidenziato “di non aver maturato significativa esperienza in materia amministrativa né in materia giuslavoristica, quantomeno con riferimento al pubblico impiego” (l’altra è quella del professionista risultato affidatario dell’incarico); nell’altro caso, ha presentato un preventivo solo un avvocato, aggiudicandosi in tal modo l’incarico. Da rilevare, inoltre, come il primo dei due incarichi esaminati sia probabilmente da ricondurre non a una consulenza propedeutica a un patrocinio legale, bensì a un incarico di cui all’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, che quindi, a maggior ragione, avrebbe pacificamente richiesto una procedura comparativa”.
In merito alla scelta dei legali, la Corte dei Conti evidenzia che “nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, l’amministrazione pubblica deve stabilire preventivamente, in via regolamentare (e non, di volta in volta, a propria discrezione):
- i criteri di selezione, dall’elenco degli operatori qualificati, dei soggetti tra i quali svolgere la valutazione comparativa;
- il numero di soggetti tra i quali sarà effettuata la comparazione, eventualmente differenziandolo in ragione della natura o dell’importanza della fattispecie;
- i criteri sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione comparativa”.