← Indietro

Incasso maggiorazione TARI divisa, ma solo da giugno

L’art. 38 bis del DL 124/2019, collegato fiscale alla manovra 2020, prevede che i versamenti della maggiorazione TARI max 5%, ovvero il Tefa - tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali – di competenza della Provincia e della Città metropolitana, effettuati dai contribuenti mediante F24 siano riversati all’ente di competenza dalla struttura di gestione Agenzia Entrate, al netto della commissione del 3% spettante al Comune.

Occorre però evidenziare che tale attività di scorporo sarà effettuata a decorrere dal 1 giugno 2020, e quindi i primi bollettini Tari 2020, antecedenti tale data, comprenderanno ancora la maggiorazione max 5% da riversare all’ente di area vasta (Provincia o Città metropolitana) a cura del Comune.

Inoltre la disposizione non si applica ancora ai versamenti effettuati tramite bollettino postale, per i quali sarà necessario attendere un decreto Mef, da emanarsi entro il 30 maggio 2020, e relative nuove procedure.

 

Richiamo normativo

Art. 38-bis.  Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali

1.   All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   dopo le parole: "tesoreria della provincia" sono inserite le seguenti: "o della città metropolitana";

b)  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"